F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 08 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CGF del 19 Luglio 2010 2) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.D. REAL ALTAMURA AVVERSO LE SANZIONI;INIBIZIONE PER ANNI 1 E AMMENDA DI € 500,00 AL SIG. CAPUTO PIETRO, PRESIDENTE A.S.D. REAL ALTAMURA; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE 2009/2010, E AMMENDA DI € 500,00 ALLA RICORRENTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 30, COMMA 4 STATUTO FEDERALE E 4. COMMI 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 5.5.2009)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 08 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CGF del 19 Luglio 2010 2) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.D. REAL ALTAMURA AVVERSO LE SANZIONI;INIBIZIONE PER ANNI 1 E AMMENDA DI € 500,00 AL SIG. CAPUTO PIETRO, PRESIDENTE A.S.D. REAL ALTAMURA; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE 2009/2010, E AMMENDA DI € 500,00 ALLA RICORRENTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 30, COMMA 4 STATUTO FEDERALE E 4. COMMI 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 5.5.2009) Con denuncia-querela presentata all’Autorità Giudiziaria di Bari (per il tramite della stazione dei Carabinieri di Altamura) il Presidente della società Real Altamura signor Caputo Pietro, nella sostanza disconosceva la firma apposta in calce alla richiesta di svincolo - riguardante il calciatore Limido Luciano, tesserato della società Real Altamura - prodotta alla Federazione. La Procura Federale deferiva il Caputo avanti la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, nonché a titolo di responsabilità oggettiva la Real Altamura (veniva altresì deferito il signor Limido Luciano). La Commissione Disciplinare Territoriale (cfr. Com. Uff. n. 68 del 7 maggio 2009) proscioglieva il Presidente Caputo ritenendo che seppur in astratto avesse violazione la clausola compromissoria ciò aveva fatto in buona fede anche a tutela della Società e per fatti non riconducibili a questioni di diritto sportivo (la Commissione stessa riteneva altresì colpevole il calciatore Limido). Proponeva tempestiva impugnazione la Procura Federale in data 11 maggio 2009 evidenziando l’erroneità delle conclusioni cui era giunta la Commissione Disciplinare Territoriale, riguardo la posizione del Presidente Caputo (nonché la conseguente responsabilità oggettiva della società), non esistendo la scriminante della buona fede e ritenendo che la questione avesse ad oggetto fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo (l’impugnazione aveva ad oggetto altresì la mancata sanzione in capo alla società per responsabilità oggettiva riguardo al comportamento tenuto dal Limido). La Commissione Disciplinare Nazionale (cfr. Com. Uff. n. 98 del 5 giugno 2009) in parziale accoglimento dell’impugnazione infliggeva al Caputo l’inibizione di anni uno e l’ammenda di € 500,00 ed alla società Real Altamura tre punti di penalizzazione ed uguale ammenda di € 500,00 (veniva invece rigettato l’altro capo dell’impugnazione riguardante la mancata penalizzazione della Società per il comportamento del Limido). Con atto del 4 dicembre 2009 proponeva ricorso per revocazione nell’interesse della società e del Caputo il Vice Presidente Cianciotta Domenico. Esponeva come fosse medio tempore intervenuto un atto giudiziario – nella specie decreto di archiviazione del GIP presso il Tribunale di Bari - il quale dimostrava l’operatività della scriminate della buona fede con un comportamento comunque del tutto estraneo al contesto strettamente calcistico essendo la falsificazione di un documento potenzialmente lesiva di interessi extra sportivi e ben potendo gli autori non tesserati. Affinché possa invocarsi l’istituto della revocazione è necessario che sussistano determinati presupposti. Infatti secondo un consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale (da ultimo C.d.S. 4097/2007 nonché C.d.S. 7489/2009) che “la falsa percezione da parte del giudice de1la realtà processuale che giustifica e rende ammissibile l’istanza di revocazione deve consistere in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile che abbia portato ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti medesimi risulti invece positivamente accertato. Cosi inteso, l’errore di fatto in nessun modo può coinvolgere l’attività valutativa del Giudice in relazione a situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività e quindi non ricorre quando si lamenta una presunta erronea o incompleta valutazione degli atti e delle risultanze processuali o un’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, atteso che in questi casi si è in presenza di un errore di diritto (C.d.S., Sez. V, 19 marzo 2007, n. 1298; Sez. IV, 5 ottobre 2006, n. 5936; 24 marzo 2006, n. 1539). E’ stato altresì puntualizzato che l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione non soltanto deve, essere la conseguenza di una falsa percezione delle cose, ma deve avere anche carattere decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione (Cass. civ., sez. I, 29 novembre 2006, n.25376); il c.d. abbaglio dei sensi, quindi, deve riguardare un fatto decisivo, dando luogo ad un stringente rapporto di consequenzialità tra l’erronea supposizione e la decisione resa, tale da poter affermare, con ragionevole certezza, che la seconda si fondi esclusivamente sulla prima (C.d.S., sez. V, 22 novembre 2005, n. 6485)”. Nel caso di specie si osserva che la Commissione Disciplinare Nazionale ha già valutato compiutamente tutti i fatti nella più estesa connotazione difensiva, che aveva avuto riguardo sia alla prospettata buona fede che alla portata extra sportiva della posizione potenzialmente lesa (cfr. ultimo c.p.v. pag.1, cit. c.u. 98/2009); essendo a questo proposito del tutto ininfluente l’asserito nuovo elemento costituito dal provvedimento giurisdizionale non apportando l’archiviazione alcun elemento di novità alla fattispecie. Allora appare che con la qui invocata revocazione si cerchi di reintrodurre tutti gli elementi difensivi già vagliati in precedenza apparendo così detta circostanza come attinente ad un apprezzamento in diritto del materiale probatorio offerto che come tale al più porterebbe secondo la prospettazione del ricorrente ad una eventuale (e comunque indimostrata) erronea interpretazionedelle circostanze controverse in presenza delle quali potrebbe al più trattarsi di un mero eventuale errore di diritto che in quanto tale impedisce l’esperimento del rimedio (ex art. 39 codice) invocato. A questo proposito in realtà si cerca con lo strumento della revocazione un terzo grado di giudizio inammissibile nell’ordinamento. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione, ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dall’A.S.D. Real Altamura di Altamura (Bari) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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