F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 08 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CGF del 19 Luglio 2010 3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL CALCIATORE NOTARI ARTURO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S. E 30, COMMA 4 STATUTO FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 12 dell’1.10.2009- Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 19.11.2009)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 08 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CGF del 19 Luglio 2010 3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL CALCIATORE NOTARI ARTURO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S. E 30, COMMA 4 STATUTO FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 12 dell’1.10.2009- Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 19.11.2009) Con denuncia-querela presentata all’Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sanremo in data 4 agosto 2008) il signor Arturo Notari segnalava il comportamento del signor Carlo Barillà – già presidente della U.S.D. Sanremese Calcio – per le dichiarazioni diffamatorie rese alla stampa. La Procura Federale deferiva il Notari avanti la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria (in data 29 luglio 2009 per violazione dell’art. 30 comma 4 C.G.S.). La Commissione Disciplinare Territoriale (cfr. Com. Uff. n. 12 del 1° ottobre 2009) comminava la squalifica di mesi sei e l’ammenda di €.500,00. Proponeva tempestiva impugnazione il Notari osservando come primo motivo l’inesistenza e l’inapplicabilità del vincolo di giustizia in materia penale richiamando un precedente osservando che i fatti oggetto della querela non erano attinenti allo svolgimento all’attività sportiva. In ogni caso il suddetto vincolo di giustizia nella fattispecie era inapplicabile o inesistente per mancanza del tesseramento e comunque per inattività del Barillà a far data dal 17 luglio 2008 in cui era stato emesso il Com. Uff. n. 4 del Comitato Regionale della Liguria. Invocava infine l’assenza dell’elemento soggettivo avendo agito in buona fede ovvero essendo incorso in un errore scusabile. La Commissione Disciplinare Nazionale (cfr. Com. Uff. n. 37 del 19 novembre 2009) rigettava l’impugnazione. Con atto del 17 dicembre 2009 proponeva ricorso per revocazione il signor Notari. Esponeva come vi fosse stato un errore di fatto degli Organi giudicanti costituito dalla circostanza che egli era tesserato per la società Ospedaletti-Sanremo e non per la Sanremese e che il deferimento aveva quale presupposto quello di “aver presentato una querela contro altro tesserato senza la relativa autorizzazione del Consiglio Federale”, quando al contrario il Barillà non era più tesserato della Sanremese Calcio essendo la società stessa non più iscritta ad alcun campionato. In buona sostanza l’errore di fatto era costituito dalla circostanza che il Barillà al momento della presentazione della querela (4 agosto 2008) non era un tesserato F.I.G.C. essendo così un privato cittadino e comunque non svolgendo a quella data alcuna attività nè lui nè la società cosi essendosi integrato un omesso esame di un fatto decisivo. Osserva la Corte che affinché possa invocarsi l’istituto della revocazione è necessario che sussistano determinati presupposti. Infatti secondo un consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale (da ultimo C.d.S. 4097/2007 nonché C.d.S. 7489/2009) “la falsa percezione da parte del giudice de1la realtà processuale che giustifica e rende ammissibile l’istanza di revocazione deve consistere in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile che abbia portato ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti medesimi risulti invece positivamente accertato. Cosi inteso, l’errore di fatto in nessun modo può coinvolgere l’attività valutativa del Giudice in relazione a situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività e quindi non ricorre quando si lamenta una presunta erronea o incompleta valutazione degli atti e delle risultanze processuali o un’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, atteso che in questi casi si è in presenza di un errore di diritto (C.d.S., Sez. V, 19 marzo 2007, n. 1298; Sez. IV, 5 ottobre 2006, n. 5936; 24 marzo 2006, n. 1539). E’ stato altresì puntualizzato che l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione non soltanto deve, essere la conseguenza di una falsa percezione delle cose, ma deve avere anche carattere decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione (Cass. civ., sez. I, 29 novembre 2006, n.25376); il c.d. abbaglio dei sensi, quindi, deve riguardare un fatto decisivo, dando luogo ad un stringente rapporto di consequenzialità tra l’erronea supposizione e la decisione resa, tale da poter affermare, con ragionevole certezza, che la seconda si fondi esclusivamente sulla prima (C.d.S., sez. V, 22 novembre 2005, n. 6485)”. Nel caso di specie si osserva che la Commissione Disciplinare ha già valutato compiutamente tutti i fatti e tutte le eccezioni nella più estesa connotazione difensiva, che aveva avuto riguardo sia alla prospettata buona fede che alla portata extra sportiva della posizione potenzialmente lesa che alla circostanza che il Barillà non fosse tesserato e che nemmeno la Sanremese fosse iscritta ad alcun campionato. La semplice lettura del citato comunicato ufficiale della Commissione Disciplinare Nazionale rendono infatti all’evidenza contezza di tutti gli elementi anche in questa sede riproposti avendo la Commissione posto in rilievo la differenza tra società inattiva e quelle iscritte e le conseguenze sugli Organi rappresentativi delle medesime. Allora appare che con la qui invocata revocazione si cerchi di reintrodurre tutti gli elementi difensivi già vagliati in precedenza apparendo così detta circostanza come attinente ad un apprezzamento in diritto del materiale probatorio offerto che come tale al più porterebbe secondo la prospettazione del ricorrente ad una eventuale (e comunque indimostrata) erronea interpretazione delle circostanze controverse in presenza delle quali potrebbe al più trattarsi di un mero eventuale errore di diritto che in quanto tale impedisce l’esperimento del rimedio (ex art. 39 codice) invocato. A questo proposito in realtà si cerca con lo strumento della revocazione un terzo grado di giudizio inammissibile nell’ordinamento. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione, ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dal calciatore Notari Arturo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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