F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 144/CGF del 29 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CGF del 20 Luglio 2010 2) RICORSO DELL’A.S. ANDRIA BAT AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ANDRIA BAT/POTENZA DEL 10.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 80/DIV del 12.1.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 144/CGF del 29 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CGF del 20 Luglio 2010
2) RICORSO DELL’A.S. ANDRIA BAT AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ANDRIA BAT/POTENZA DEL 10.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 80/DIV del 12.1.2010)
Ricorre la società sportiva A.S. Andria Bat S.r.l. avverso la sanzione dell’ammenda di € 2.500,00 inflitta a seguito della gara Andria Bat/Potenza del 10.1.2010, irrogata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (Com. Uff. n. 80/DIV del 12.1.2010) con la seguente motivazione: “per comportamento antisportivo, in quanto, per l’intero secondo tempo di gara, venivano sistematicamente ritardate le operazioni di restituzione dei palloni da parte dei raccattapalle nonostante i ripetuti solleciti da parte dell’arbitro, rivolti sia al capitano della squadra che al dirigente accompagnatore”. Nel ricorso, la ricorrente nega che vi sia stato un sistematico ritardo delle operazioni di restituzione dei palloni, precisando che essa aveva predisposto un idoneo servizio di raccattapalle, con un congruo numero di personale addetto (10 unità) e di palloni (10 nel perimetro e 3 in panchina), e ha dunque chiesto l’annullamento, ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione irrogata. Ritiene questa Corte che il reclamo vada parzialmente accolto. Ed invero, pur a fronte del valore probatorio privilegiato del referto arbitrale, la sanzione irrogata appare sproporzionata rispetto all’attività preparatoria posta in essere dalla società per il regolare svolgimento della partita - e in particolare per l’avvenuta messa a disposizione di personale, in sufficiente numero, per il celere servizio di recupero dei palloni - e deve dunque essere ridotta nella misura, che appare congrua, di € 1.500,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S. Andria di Andria (Bari), riduce la sanzione dell’ammenda, inflitta alla reclamante, ad € 1.500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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