F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 144/CGF del 29 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CGF del 20 Luglio 2010 3) RICORSO DEL CALCIO COMO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 12.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COMO/MONZA DEL 13.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 84/DIV del 14.1.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 144/CGF del 29 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CGF del 20 Luglio 2010 3) RICORSO DEL CALCIO COMO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 12.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COMO/MONZA DEL 13.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 84/DIV del 14.1.2010) La ricorrente ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 84/DIV del 14 gennaio 2010, contenente la sanzione dell’ammenda di € 12.000,00, poiché, verso il termine della gara Como/Monza del 13 gennaio 2010, i sostenitori del Calcio Como assumevano atteggiamenti di discriminazione razziale verso calciatori di colore della squadra avversaria, in particolare: a) al 43° del secondo tempo l’arbitro era costretto a sospendere per due minuti la gara, in quanto i predetti sostenitori indirizzavano verso un calciatore di colore, che si accingeva a battere un calcio d’angolo, sputi e monetine accompagnati da cori inneggianti alla discriminazione razziale; tali comportamenti venivano reiterati, fino al termine della gara, in occasione delle giocate dei calciatori di colore della squadra avversaria; b) per indebita presenza nel recinto di gioco, al termine della gara, di due persone non autorizzate che rivolgevano frasi offensive al calciatori della squadra avversaria. Rileva la ricorrente l’abnormità del provvedimento, volendo considerare il comportamento dei propri sostenitori non un’espressione di discriminazione razziale bensì una forte contestazione nei confronti dell’avversario. Rileva altresì la ricorrente la sussistenza delle attenuanti di cui alla lettera b) dell’art.13, comma 1 C.G.S., avendo la stessa cooperato con le Autorità di Pubblica Sicurezza ed avendo adottato misure di prevenzione e sicurezza previa realizzazione di strutture finalizzate alla prevenzione di fatti violenti e installazione di telecamere a circuito chiuso, grazie alle quali è stata possibile la individuazione dei sostenitori autori delle contestazioni. Chiede pertanto la società ricorrente la riduzione della sanzione inflitta. La Corte, udita la Parte, esaminati il referto arbitrale, il reclamo e tutta la documentazione ad essi inerenti, conferma parzialmente la decisione del Giudice Sportivo per i gravi fatti accaduti ma, tenendo conto delle attenuanti di cui alla lett. b) dell’art.13, comma 1 C.G.S., in considerazione della fattiva collaborazione dei dirigenti della società reclamante, ritiene di accogliere la domanda della stessa, riducendo, conseguentemente, al minimo edittale la sanzione comminata. . Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Calcio Como di Como, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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