F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 144/CGF del 29 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CGF del 20 Luglio 2010 4) RICORSO DELL’OLBIA CALCIO 1905 AVVERSO LE SANZIONI: – SIG. BOLOGNESI DAVIDE INIBIZIONE A TUTTO IL 28.02.2010 E AMMENDA € 1.500,00; – CALCIATORE GIGLIO GIUSEPPE SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, SEGUITO GARA POL. ALGHERO/OLBIA CALCIO 1905 DEL 10.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 79/DIV del 12.1.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 144/CGF del 29 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CGF del 20 Luglio 2010 4) RICORSO DELL’OLBIA CALCIO 1905 AVVERSO LE SANZIONI: - SIG. BOLOGNESI DAVIDE INIBIZIONE A TUTTO IL 28.02.2010 E AMMENDA € 1.500,00; - CALCIATORE GIGLIO GIUSEPPE SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, SEGUITO GARA POL. ALGHERO/OLBIA CALCIO 1905 DEL 10.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 79/DIV del 12.1.2010) La società Olbia calcio ricorre contro il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 12 gennaio 2010, con il quale si infligge la sanzione dell’inibizione fino al 28 febbraio 2010 a svolgere attività in seno alla Federazione nei confronti del dirigente Davide Bolognesi, e ricorre contemporaneamente contro la squalifica per sei gare effettive comminata al proprio calciatore Giuseppe Giglio. Al Bolognesi la decisione del Giudice Sportivo contesta il reiterato atteggiamento minaccioso nei confronti del direttore di gara, l’ingresso in campo non autorizzato. La squalifica del Giglio è originata da un episodio violento verificatosi nell’intervallo fra il primo e il secondo tempo, durante il quale il giocatore squalificato ha colpito con pugni due calciatori avversari. Nel proprio ricorso, il presidente della società ricorrente richiede la riduzione dell’inibizione inflitta al Bolognesi, sostenendo che l’atteggiamento dello stesso non sarebbe stato di carattere minaccioso. Si richiama alla decisione di questa Corte del giorno 8 gennaio 2010, con la quale una inibizione analoga sarebbe stata ridotta di 15 giorni. Quanto alla squalifica del calciatore Giglio, il ricorrente propone una diversa ricostruzione dell’episodio addebitato, che avrebbe avuto il carattere di una rissa generalizzata, nella quale non sarebbe possibile addebitare al Giglio una specifica responsabilità. Al fine di provare tale diversa ricostruzione del fatto, il ricorrente allega notizie di stampa apparse su giornali locali, sette dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rilasciate da testimoni dell’accaduto, e invita a visionare un video sul sito Youtube. Sostiene la propria richiesta con la menzione di alcuni precedenti, nei quali questa Corte ha ridotto talune squalifiche a calciatori sanzionati per episodi analoghi a quello addebitato al Giglio. Durante l’udienza, il rappresentante della società ricorrente rinuncia alla parte del ricorso che riguarda la squalifica inflitta al signor Davide Bolognesi. Insiste invece per il ricorso contro la squalifica del calciatore Giglio. Quanto al secondo punto del ricorso, la Corte deve osservare che le regole del procedimento sportivo in materia di prova del fatto non prevedono l’integrazione dei referti ufficiali di gara con elementi esterni, siano essi testimonianze espresse sotto forma di atti notori o descrizioni giornalistiche. Perciò, ai fini del presente giudizio, non si possono ammettere mezzi di prova diversi dai referti ufficiali di gara. Quanto alla prova video, essa va assimilata a quella televisiva, disciplinata dalle norme federali e ammessa soltanto nei casi previsti dall’art. 35 C.G.S.. Poiché il caso in discussione non integra alcuna delle condizioni indicate, anche la prova video deve essere esclusa. Ora, i documenti di gara, e in particolare le dichiarazioni dell’Assistente arbitrale Carruccio e dei collaboratori Lichieri e Congiatu, riportano in maniera univoca lo svolgimento dell’episodio che ha condotto alla squalifica del calciatore Giglio. Esclusi i mezzi di prova irritualmente proposti, la ricostruzione dei fatti sanzionati non può che aderire a quella punita dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dall’Olbia Calcio 1905 di Olbia (Sassari), in due distinti appelli: - prende atto della rinuncia al ricorso relativo al signor Bolognesi Davide, dichiarando estinto il procedimento; - respinge il ricorso relativo al calciatore Giglio Giuseppe. Dispone, come predisposto dalla reclamante, l’addebito delle relative tasse reclamo.
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