F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 201/CGF del 19 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/CGF del 20 Luglio 2010 1) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL TORINO F.C. S.P.A. EX ART. 37 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE LORIA SIMONE; – SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE LEON DAILEY JULIO CESAR, INFLITTE SEGUITO GARA ANCONA/TORINO DEL 13.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 229 del 16.3.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 201/CGF del 19 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/CGF del 20 Luglio 2010 1) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL TORINO F.C. S.P.A. EX ART. 37 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE LORIA SIMONE; - SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE LEON DAILEY JULIO CESAR, INFLITTE SEGUITO GARA ANCONA/TORINO DEL 13.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 229 del 16.3.2010) Con atto del 16.3.2010, la società Torino F.C. S.p.A. inoltrava preannuncio di reclamo, con richiesta di procedimento d’urgenza e richiesta degli atti ufficiali manifestando l’intenzione di gravare la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di cui al Com. Uff. n. 229 del 16.3.2010, con la quale venivano inflitte: - la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Simone Loria; - la sanzione della squalifica per 3 giornata effettive di gara inflitta al calciatore Julio Cesar Leon Dailey. Tale decisione veniva assunta in quanto durante l’incontro Ancona/Torino, disputato il 13.3.2010, al 32° del secondo tempo, il calciatore Simone Loria, veniva espulso dall’arbitro per somma di ammonizioni, mentre al 46° del secondo tempo il calciatore Julio Cesar Leon Dailey a “giuoco fermo” colpiva con una manata al volto un calciatore avversario. Per quanto riguarda il Loria, così come emerge dal referto del rappresentante della Procura Federale, il calciatore, lasciato il terreno di gioco ed in procinto di immettersi al tunnel che conduce agli spogliatoi, colpiva con una manata in modo violento un pannello pubblicitario della TIM provocandone la rottura, usando nel contempo una espressione scurrile indirizzata, così come emerge dal referto stesso, “verso l’arbitro e il pubblico (tribuna)”. La reclamante sostiene che la frase non era rivolta nè verso il pubblico, ne verso l’arbitro, ma era una espressione che dato il momento di rabbia provocato dalla situazione che si era creata in campo anche a seguito della sua espulsione, il Loria aveva piuttosto indirizzato verso se stesso, quale rimprovero per aver lasciato la squadra in inferiorità numerica. Per il calciatore Julio Cesar Leon Dailey la società reclamante chiedeva il riesame di tutta la questione alla luce del fatto che il calciatore per procedere velocemente alla rimessa laterale entrava in contatto con il calciatore dell’Ancona Miramontes, il Leon cercava di divincolarsi dall’avversario protendendo la mano solo per “liberarsi” dal medesimo calciatore che si buttava in terra “enfatizzando la caduta senza subire alcun danno” il tutto accadeva nelle vicinanze della panchina dopo che il pallone era finito in fallo laterale. La Corte articolato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dal Torino F.C. S.p.A. in due distinti appelli: - considerato che in buona sostanza, secondo l’impugnazione, la reale dinamica dei fatti apparrebbe affatto diversa con la necessità di un accertamento più approfondito – anche alla luce di principi costituzionalmente garantiti, anche alla luce di normazione Europea – degli eventi. Ciò posto le prospettate censure meritano parziale accoglimento. Ed infatti dall’esame del referto della Procura Federale emerge, in maniera inequivocabile, che il calciatore Loria ha effettivamente usato un espressione volgare cosa del resto ammessa nel reclamo – parola che secondo il rappresentante della Procura Federale sarebbe stata indirizzata sia all’arbitro che al pubblico. Osserva a questo proposito la Corte come appaia di difficile prospettazione che l’uso di un solo epiteto volgare sia contestualmente indirizzato da un lato verso il pubblico e dall’altro verso l’arbitro, quando pubblico ed arbitro si trovano, anche se in uno stesso contesto, in posizione diversa nemmeno sovrapponibile, di tanto che la singola espressione non può che avere - proprio appunto per la singolarità – come destinatario o l’uno (arbitro) o l’altro (pubblico). Da ciò emerge come nella situazione descritta vi sia in effetti una incertezza che rende impossibile stabilire con precisione il destinatario dell’espressione offensiva, di tanto che può accedersi alla tesi difensiva che l’epiteto non sia qualificabile come condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti dell’arbitro stesso, ed analogamente che si sia trattata appunto di una condotta antisportiva verso il pubblico. Da ciò consegue pacifico il fatto che è stata comunque pronunciata una espressione ingiuriosa che debba essere parzialmente accolto l’impugnazione con riferimento alla seconda giornata di squalifica, determinandosi la sanzione in un’ammenda sicuramente meno afflittiva della squalifica stessa, fermo infatti il principio che il calciatore comunque espulso dal campo automaticamente vede comminarsi la sanzione della squalifica per una gara. Ciò posto appare equo così comminare una ammenda pari ad € 3.000,00. Dall’esame del referto arbitrale in merito al reclamo proposto riferito al calciatore Leon, emerge, in maniera inequivocabile, che il calciatore ha colpito volontariamente, nonché a giuoco fermo, un avversario, non potendo a questo proposito trovare ingresso nel sistema qualsivoglia diversa interpretazione e ricostruzione fattuale, essendo i fatti stessi avvenuti sotto la diretta visione e percezione dell’arbitro che ha puntualmente ricostruito gli stessi dal medesimo così in quel momento visualizzati. Una diversa ricostruzione di quanto percepito dall’arbitro porterebbe ad un sindacato di merito su scelte tecnico-discrezionali che impingerebbero sul suo esclusivo compito di valutazione della fattispecie agonistico-sportiva. Trattandosi all’evidenza di una azione dai connotati violenti e che in virtù di quanto previsto dall’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S., comporta come minimo la sanzione di tre giornate di squalifica e si ritiene che la fattispecie sia stata correttamente vagliata dal Giudice Sportivo, che ha comminato l’esatta sanzione prevista dal vigente codice di giustizia sportiva. Per questi motivi la C.G.F. separato preliminarmente il reclamo, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dal Torino F.C. S.p.A. di Torino, in due distinti appelli: - accoglie e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara e all’ammenda di € 3.000,00 il ricorso proposto per il calciatore Loria Simone; - respinge il ricorso proposto per il calciatore Leon Dailey Julio Cesar. Dispone restituirsi la tassa reclamo per il ricorso proposto per il calciatore Loria Simone. Dispone addebitarsi la tassa reclamo per ricorso proposto per il calciatore Leon Dailey Julio Cesar.
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