F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 23 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 012/CGF del 20 Luglio 2010 1) RICORSO A.S. LIVORNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LIVORNO-ROMA DEL 14.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 228 del 16.3.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 23 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 012/CGF del 20 Luglio 2010 1) RICORSO A.S. LIVORNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LIVORNO-ROMA DEL 14.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 228 del 16.3.2010) Con rituale reclamo l'A.S. Livorno Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti (Com. Uff. n. 228 del 16.3.2010) con la quale le è stata, a seguito della gara Livorno/Roma del 14.3.2010, comminata l'ammenda di € 20.000,00 per avere i suoi sostenitori lanciato, nel corso della stessa, nel recinto di gioco numerose bottigliette, un bullone, due petardi, nonché un accendino in direzione di un Collaboratore della Procura Federale, senza colpirlo, sanzione attenuata ex art. 14, c. 5, in relazione all'art. 13, comma 1, lett. a) e b) C.G.S.. Con i motivi scritti, la reclamante ha eccepito che il lancio di bottigliette, bullone e petardi era da sussumere nella fattispecie dell'art. 12, comma 3, C.G.S. e non dell'art. 14, comma 1, erroneamente richiamato dal Giudice Sportivo, dolendosi, altresì, della mancata valutazione e applicazione delle circostanze esimenti ex art. 13 C.G.S.. Per quanto, poi, concerne il lancio dell'accendino, correttamente riferibile al disposto del su citato art. 14, comma 1, C.G.S., si è doluta della eccessività della sanzione, attesa la mancanza di conseguenze pregiudizievoli e non essendovi certezza sulla individuazione del responsabile del gesto e se l'oggetto provenisse dai suoi sostenitori e fosse stato determinato da azione premeditata in danno del Collaboratore della Procura Federale. Concludeva, pertanto, richiedendo: a) l'applicazione dell'esimente invocata per quanto concerneva il lancio di bottigliette, petardi e un bullone; b) previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 14, comma 5, C.G.S. quanto al lancio di un accendino, ridursi l'ammenda in misura di giustizia e, comunque, non superiore ad € 10.000,00. Alla seduta del 23 Aprile 2010, fissata davanti alla C.G.F. - 1a Sezione Giudicante, è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Ciò premesso, osserva questa Corte che il reclamo è parzialmente fondato limitatamente all'entità della sanzione. Non sono, infatti, accoglibili, in quanto non condivisibili, le argomentazioni svolte in relazione alla erronea applicazione dell'art. 14, comma 1, C.G.S. atteso il contenuto letterale della norma attinente, come nel caso di specie, al compimento di fatti violenti dei suoi sostenitori. Condivisibile, per contro, è l'argomento svolto circa il lancio dell’accendino, non essendovi prova che il gesto, pur sussumibile in una condotta violenta, avesse avuto come obiettivo quello di arrecare pregiudizio e danno proprio al Collaboratore della Procura Federale. Osserva, peraltro, questa Corte la recidività di condotte consimili poste in essere nel corso dell'annata sportiva 2009/2010 e sanzionate dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S. Livorno Calcio di Livorno, riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante ad € 15.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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