F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 23 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 012/CGF del 20 Luglio 2010 3) RICORSO S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MILAN/LAZIO DEL 28.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 246 del 29.3.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 23 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 012/CGF del 20 Luglio 2010 3) RICORSO S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MILAN/LAZIO DEL 28.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 246 del 29.3.2010) Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 246 del 29 marzo 2010, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto alla S.S. Lazio S.p.A. la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 per “avere suoi sostenitori, nel corso della gara, in più occasioni, rivolto ad un calciatore avversario cori costituenti espressione di discriminazione razziale; entità della sanzione attenuta ex art. 13 comma 1 lettere a) e b) e comma 2 C.G.S. per avere la società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza”. Gli episodi si riferiscono alla gara di Campionato di Serie A Milan/Lazio, dodicesima giornata di ritorno. Il tutto origina dal rapporto del collaboratore della Procura Federale nel quale si attesta che “nel corso del 1° tempo i tifosi laziali (circa 600) collocati nel terzo anello della curva (settore ospiti) sottolineavano le azioni di gioco del calciatore milanista Seedorf con cori razzisti “buu…!”. L’intensità degli stessi a causa del numero ridotto dei tifosi laziali rispetto a quelli milanisti, non venivano recepiti con chiarezza da tutti i settori dello stadio. Tali cori si sono ripetuti per cinque – sei volte e per ben due volte nel corso della prima frazione di gioco è stato diffuso un comunicato in cui si minacciava la sospensione della gara; lo stesso comunicato è stato visualizzato sul grande schermo dello stadio. I predetti cori razzisti sono stati ripetuti per altre due volte nel corso della ripresa…”. Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la S.S. Lazio S.p.A. chiedendo l’annullamento della sanzione irrogata ovvero in subordine la riduzione della misura dell’ammenda. Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate. La Corte, letto l’atto di gravame, sentito il difensore della reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene di respingere le richieste avanzate con il reclamo in esame. Devesi osservare che, anche se è incontestabile che la società Lazio profonde, e da tempo, uno sforzo continuo nel contrastare le frange più violente della tifoseria e che, nel caso di specie, lo stesso calciatore del Milan destinatario dei cori di cui è questione ha successivamente dichiarato di non aver sentito niente, rimane il dato, anch’esso inequivoco, concernente il carattere chiaramente discriminatorio dei cori intonati dai tifosi della Lazio. La circostanza, poi, per cui gli stessi non siano stati sentiti con chiarezza, in ragione del numero dei tifosi coinvolti, in tutti i settori dello stadio, per come dallo stesso rappresentante della Procura riferito, non leva il loro carattere razzista e dunque la loro censurabilità. In altri termini, il dato oggettivo rappresentato dalla natura dei cori di cui trattasi e dalla loro stessa frequenza, essendo stato reiterati sia nella prima che nella seconda frazione di gara, non consente un apprezzamento dei fatti diverso da quello correttamente operato dal Giudice Sportivo. Si segnala, per completezza, a sostegno dell’avviso assunto, il rilievo che comunque occorre riconoscere alla sussistenza di precedente specifico relativo alla partita Lazio/Livorno, di cui al Com. Uff. del 7 gennaio 2010, che ha visto la Lazio sanzionata con ammenda di € 15.000,00 per l’uso da parte dei suoi sostenitori di cori costituenti anche in quella occasione espressione di discriminazione razziale. Sulla scorta, quindi, delle svolte considerazioni, il reclamo in esame va respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it