F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 23 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 012/CGF del 20 Luglio 2010 5) RICORSO U.S. SASSUOLO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ALESSANDRO NOSELLI SEGUITO GARA SASSUOLO/REGGINA DEL 13.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 265 del 14.4.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 23 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 012/CGF del 20 Luglio 2010 5) RICORSO U.S. SASSUOLO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ALESSANDRO NOSELLI SEGUITO GARA SASSUOLO/REGGINA DEL 13.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 265 del 14.4.2010) Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 265 del 14 aprile 2010, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto al calciatore del Sassuolo Calcio Alessandro Noselli la squalifica per due giornate effettive di gara per “avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, rivolto ad un Assistente un’espressione ingiuriosa”. La richiamata decisione è stata adottata sulla scorta del rapporto ufficiale del detto Assistente il quale riferiva che “al fischio finale mentre rientravo negli spogliatoi mi si avvicinava il n. 18 della società Sassuolo, signor Noselli Alessandro e a voce alta mi diceva: ti devi vergognare, svegliati”. I fatti di cui è questione sono relativi alla partita del 13 aprile 2010 svoltasi tra l’U.S. Sassuolo Calcio e la Reggina Calcio S.p.A., valida per il Campionato Nazionale di Serie B, disputatasi presso lo stadio “Braglia” di Modena. Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo l’U.S. Sassuolo Calcio chiedendo la riduzione della squalifica irrogata da due ad una giornata di gara effettiva, anche con commutazione della seconda giornata di squalifica in ammenda. Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate. La Corte, letto l’atto di gravame, sentito il difensore della reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene di accogliere le richieste avanzate con il reclamo in esame, e pertanto di ridurre la squalifica irrogata al calciatore Noselli da due ad una giornata di gara effettiva, con commutazione della seconda giornata di squalifica in ammenda pari ad € 5.000,00. Ritiene infatti la Corte, alla luce anche della propria giurisprudenza sul punto, che l’espressione adoperata nel caso di specie dal calciatore nei confronti dell’assistente di gara sostanzi una condotta “irriguardosa” e non già “ingiuriosa”, per come invece ritenuto dal Giudice Sportivo. Senza voler, infatti, sminuire il senso della locuzione adoperata e la sua sicura rilevanza disciplinare, deve tuttavia osservarsi che la stessa, avuto anche riguardo al contesto di gioco cui si raccorda ed al momento in cui interviene, non appare rivestire i tratti dell’ingiuria in senso proprio. Più pacifica, invece, appare alla Corte la sua qualificazione come espressione “irriguardosa”, e come tale sanzionabile. Sulla scorta, quindi, delle svolte considerazioni, il reclamo in esame va accolto nei sensi innanzi indicati. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’U.S. Sassuolo Calcio di Sassuolo (Modena), riduce la sanzione inflitta al calciatore Noselli Alessandro ad 1 giornata effettiva di gara e all’ammenda di € 5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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