F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 23 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 012/CGF del 20 Luglio 2010 6) RICORSO CALCIATORE MASUCCI GAETANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA SASSUOLO/REGGINA DEL 13.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 265 del 14.4.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 23 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 012/CGF del 20 Luglio 2010 6) RICORSO CALCIATORE MASUCCI GAETANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA SASSUOLO/REGGINA DEL 13.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 265 del 14.4.2010) Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 265 del 14 aprile 2010, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto al calciatore del Sassuolo Calcio Gaetano Masucci la squalifica per quattro giornate effettive di gara per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario, già diffidato (Quarta Sanzione); per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, colpito un calciatore avversario con un calcio ad una coscia; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”. Il ricordato Quarto Ufficiale, in sede di rapporto ufficiale, ha acclarato che “al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, il n. 10 della Reggina Cacia Daniele spingeva con entrambe le mani un avversario facendolo indietreggiare di un paio di metri; sul giocatore della Reggina Cacia interveniva con un calcio il n. 7 del Sassuolo Masucci Gaetano colpendo l’avversario con i tacchetti all’altezza della coscia”. I fatti di cui è questione sono relativi alla partita del 13 aprile 2010 svoltasi tra l’U.S. Sassuolo Calcio e la Reggina Calcio S.p.A., valida per il Campionato Nazionale di Serie B, disputatasi presso lo stadio “Braglia” di Modena. Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo il calciatore Masucci chiedendo l’annullamento della squalifica inflitta con eventuale irrogazione della stessa a carico del calciatore del Sassuolo Calcio Marco Gorzegno che, ad avviso del reclamante, è l’effettivo autore del gesto sanzionato. In sostanza, l’intero reclamo si fonda sulla tesi dell’errore di persona: il Quarto Ufficiale sarebbe appunto incorso in detto errore di fatto addebitando al reclamante il comportamento in realtà posto in essere da altro calciatore. Alla riunione odierna è comparso il difensore del reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate. La Corte, letto l’atto di gravame, sentito il difensore del reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene di respingere le richieste avanzate con il reclamo in esame. La questione all’esame della Corte è invero semplice e puntuale. Il reclamante afferma di non essere l’autore del gesto sanzionato, affermando che lo stesso va ricondotto ad altro calciatore del Sassuolo. E, tuttavia, non riesce a fornire, al riguardo, un adeguato principio di prova, idoneo superare il referto del Quarto Ufficiale. Nelle argomentazioni del reclamante, che hanno evidentemente in sede di esposizione dei fatti una loro coerenza interna, non si rinvengono tuttavia elementi certi ed univoci atti a comprovare l’erroneità (in fatto) del referto del Quarto Ufficiale, sulla scorta del quale il Giudice Sportivo ha poi sanzionato il calciatore Masucci. Non si può non considerare, peraltro, il rilievo ed il valore fidefaciente che va assegnato al referto del Quarto Ufficiale in ragione della sua provenienza e del ruolo ufficiale a questi assegnato. Gli esiti del referto possono, in effetti, anche essere superati, ma in presenza di elementi inconfutabili e certi, idonei a consentire una diversa sicura ricostruzione dei fatti. Nella specie, anche il corredo fotografico portato dalla difesa a sostegno della tesi esposta in sede di reclamo è risultato sul punto assolutamente inidoneo. Sulla scorta, quindi, delle svolte considerazioni, il reclamo in esame va respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Masucci Gaetano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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