F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 29 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 013/CGF del 20 Luglio 2010 3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 CGS DELL’A.S.D. SANSTINOCORBOLONE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANSTINOCORBOLONE/JESOLO DEL 7.3.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 59 dell’8.4.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 29 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 013/CGF del 20 Luglio 2010 3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 CGS DELL’A.S.D. SANSTINOCORBOLONE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANSTINOCORBOLONE/JESOLO DEL 7.3.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 59 dell’8.4.2010) L’A.S.D. Sanstinocorbolone ha proposto ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. e/o revisione del provvedimento della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto in data 8 aprile 2010 (Com. Uff. n. 59 punto 5. 2 .2) con il quale non è stata presa in esame l’opposizione presentata dalla società avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale Territoriale che ha dichiarato inammissibile avendo “appurato che dalla documentazione in atti non risulta essere stata presentata l’attestazione di avvenuto invio di copia dell’opposizione alla società controparte, come disposto dall’art. 33 comma 5 C.G.S.”. A sostegno della impugnativa la ricorrente ha prodotto la copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata tempestivamente spedita alla società A.C.D. Jesolo con la quale è stato trasmesso il ricorso alla stessa nonché ha dedotto la circostanza che all’udienza della Commissione Disciplinare Territoriale non sono stati sentiti il Presidente e il Segretario della stessa ricorrente nonostante ne avessero fatto richiesta e conseguentemente non hanno potuto produrre copia di detta documentazione. Il ricorso è fondato e va accolto ai sensi del combinato disposto degli artt. 37 comma 4 e 39 lettere c) e d) C.G.S.. Infatti è stata accertata la spedizione e il ricevimento della raccomandata alla controparte nonché il fatto che gli esponenti societari non hanno potuto produrre la documentazione in loro possesso in quanto non sentiti all’udienza di discussione. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Sanstinocorbolone di Annone Veneto (Venezia), annulla l’impugnata delibera per insussistenza della dichiarata inammissibilità e rimette gli atti alla competente Commissione Disciplinare per l’esame di merito. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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