F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 245/CGF del 30 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CGF del 20 Luglio 2010 3) RICORSO SALERNITANA CALCIO 1919 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – TROFEO GIACINTO FACCHETTI SALERNITANA/GALLIPOLI DEL 10.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 263 del 13.4.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 245/CGF del 30 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CGF del 20 Luglio 2010
3) RICORSO SALERNITANA CALCIO 1919 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – TROFEO GIACINTO FACCHETTI SALERNITANA/GALLIPOLI DEL 10.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 263 del 13.4.2010)
La società Salernitana Calcio 1919 S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 15.4.2010 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”, contestando il risultato della gara Salernitana/Gallipoli del 10.4.2010 così come omologato dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di cui Com. Uff. n. 269 del 13.4.2010. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 26.4.2010, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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