F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 245/CGF del 30 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CGF del 20 Luglio 2010 5) RICORSO S.S. LAZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 40.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LAZIO/ROMA DEL 18.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 268 del 20.4.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 245/CGF del 30 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CGF del 20 Luglio 2010
5) RICORSO S.S. LAZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 40.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LAZIO/ROMA DEL 18.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 268 del 20.4.2010)
Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 268 del 20.4.2010, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha applicato nei confronti della società Lazio la sanzione dell’ammenda per aver i suoi sostenitori, in occasione dell’incontro Lazio/Roma, quindicesima giornata del girone di ritorno, “…1) al 29° del primo tempo ed al 5° del secondo tempo, indirizzato ad un calciatore avversario un coro costituente espressione di discriminazione razziale; 2) prima dell’inizio della gara, al 3° ed al 46° del secondo tempo, lanciato numerosi petardi nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; 3) al 28° del primo tempo, colpito una steward con il lancio di una moneta, senza conseguenze lesive; 4) nel corso della gara, lanciato sul terreno di gioco due fumogeni e nel recinto di gioco numerosi petardi e tre bottigliette di plastica; 5) nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere numerosi petardi ed acceso un fumogeno; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lett. A) e b) C.G.S. per aver la società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza. Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la società Lazio all’uopo contestando la ricostruzione in cui impinge la sanzione inflitta, di cui, comunque, lamenta la sproporzione rispetto agli addebiti. Sulla scorta del descritto costrutto giuridico, la società reclamante ha, quindi, concluso per una parziale riforma della decisione impugnata. Analoghe conclusioni sono state rassegnate dalla medesima reclamante all’esito della discussione. Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto. Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull’esatta dinamica dei fatti, puntualmente ricostruiti nei rapporti di gara. Tanto è a dirsi, segnatamente, rispetto alle osservazioni censoree secondo cui sarebbe impossibile attribuire alla tifoseria laziale il lancio di petardi avvenuti nel settore “Tevere”. Nella prospettiva attorea risulterebbe, infatti, impedita, in apice, la possibilità di accertare la dinamica degli avvenimenti de quibus, in quanto, ben prima dell’inizio dell’incontro, vi sarebbe stata un’incursione romanista nella parte del medesimo settore (“Tevere”) occupato dai sostenitori della Lazio. La censura non ha pregio. Ed, invero, da una piana lettura del rapporto in atti può, infatti, evincersi la chiara percezione, da parte del collaboratore della Procura Federale, della provenienza dei petardi in questione anche da gruppi della tifoseria laziale, com’è facilmente desumibile dallo stesso valore semantico dell’espressione all’uopo utilizzata che descrive “..ripetuti reciproci lanci…“ inequivocabilmente riferendosi a condotte imputabile (non ad un unico gruppo bensì) ad entrambe le tifoserie. Né, peraltro, siffatta ricostruzione è in rapporto di contraddizione con l’accadimento citato nell’atto di gravame (id est incursione di gruppi della tifoseria romanista nel medesimo settore occupato dai sostenitori della Lazio), atteso che il medesimo rapporto di gara dà anche conto della successiva composizione dei suddetti tafferugli avvenuta grazie al pronto intervento delle forze di polizia, al quale è verosimilmente seguito il riposizionamento degli opposti schieramenti. Sotto diverso profilo, avuto riguardo alle residue censure proposte dalla società reclamante, non può essere revocata in dubbio l’attitudine offensiva della segnalata condotta del lancio “di numerosi petardi”; e ciò indipendentemente dalla mancanza di una precisa indicazione del numero complessivo dei suddetti lanci. La descrizione all’uopo utilizzata, pur se sintetica, resta, comunque, idonea a dar conto della ripetuta reiterazione della condotta in contestazione. Del pari, nemmeno può essere assegnata una valenza neutra – come, viceversa, preteso nell’atto di reclamo - al lancio di bottigliette di plastica vuote, rilevando siffatta condotta una propria potenzialità offensiva, ancorchè contenuta. Lo stesso è a dirsi rispetto ai cori razzisti oggetto di segnalazione, il cui disvalore si è concretizzato nel momento stesso in cui (e per il solo fatto che) sono stati distintamente percepiti dal collaboratore della Procura Federale. D’altro canto, ciò che rileva ai fini della commisurazione della sanzione è la valutazione d’insieme effettuata dal Giudice di prime cure, da ritenersi – a giudizio di questa Corte – proporzionata, per tipologia e misura, ai fatti accertati ed alla condotta complessivamente tenuta dalla società reclamante. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va respinto e, per l’effetto, s’impone l’addebito della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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