F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 27 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 015/CGF del 20 Luglio 2010 2) RICORSO S.S. VILLACIDRESE CALCIO SRL AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA RECLAMANTE;INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31 LUGLIO 2010 E AMMENDA € 1.000,00 AL SIG. FARRIS DAVIDE; INFLITTE SEGUITO GARA SAMBONIFACESE/VILLACIDRESE DEL 9.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 156/DIV dell’11.5.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 27 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 015/CGF del 20 Luglio 2010 2) RICORSO S.S. VILLACIDRESE CALCIO SRL AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA RECLAMANTE;INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31 LUGLIO 2010 E AMMENDA € 1.000,00 AL SIG. FARRIS DAVIDE; INFLITTE SEGUITO GARA SAMBONIFACESE/VILLACIDRESE DEL 9.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 156/DIV dell’11.5.2010) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 156/DIV dell’11.5.2010, ha inflitto le sanzioni: - dell’ammenda di € 2.000,00 inflitta alla S.S. Villacidrese Calcio S.r.l.; - dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società Villacidrese nell’ambito federale a tutto il 31.7.2010 e ammenda di € 1.000,00 al signor Davide Farris. Tale decisione veniva assunta per avere, durante l’incontro Sambonifacese/Villacidrese disputato il 9.5.2010, - il Farris tenuto un comportamento offensivo verso l’arbitro durante la gara; al termine si portava sul terreno di giuoco ed avvicinava l’arbitro che rientrava negli spogliatoi rivolgendo allo stesso frasi offensive e minacciose; - la reclamante per responsabilità oggettiva, in quanto alcune persone non identificate, ma riconducibili alla società indebitamente presenti negli spogliatoi, al termine della gara, rivolgevano all’arbitro reiterate frasi offensive. Avverso tale provvedimento la S.S. Villacidrese Calcio S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 12.5.2010 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 27.5.2010, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla S.S. Villacidrese Calcio S.r.l. di Villacidro (Cagliari) dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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