• Stagione sportiva: 2010/2011
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 9 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 016/CGF del 20 Luglio 2010
2) RICORSO A.C.P. CUNEO SAN ROCCO FEMMINILE A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI:
– INIBIZIONE PER MESI 4 ALLA SIG. GIORGIO CALVETTI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 2 N.O.I.F. E DELL’ART. 31 DEL COM. UFF. N. 1 DEL 3.7.2009 DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE; – AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., DELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER OMESSO DEPOSITO DEGLI ACCORDI ECONOMICI RELATIVI A N. 22 CALCIATRICI – (NOTA N. 6488/1144PF09-10/GT/DL DELL’8.4.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 85/CDN del 13.5.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 9 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 016/CGF del 20 Luglio 2010
2) RICORSO A.C.P. CUNEO SAN ROCCO FEMMINILE A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI:
- INIBIZIONE PER MESI 4 ALLA SIG. GIORGIO CALVETTI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 2 N.O.I.F. E DELL’ART. 31 DEL COM. UFF. N. 1 DEL 3.7.2009 DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE; - AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., DELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER OMESSO DEPOSITO DEGLI ACCORDI ECONOMICI RELATIVI A N. 22 CALCIATRICI - (NOTA N. 6488/1144PF09-10/GT/DL DELL’8.4.2010 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 85/CDN del 13.5.2010)
La società Cuneo San Rocco Femminile A.S.D., previo rituale preannuncio di ricorso proposto dalla sig.ra Eva Callipo nell’asserita qualità di legale rappresentante pro tempore del sodalizio ricorrente, ha impugnato la sanzione dell’inibizione per mesi quattro comminata al Presidente della ricordata Associazione e quella dell’ammenda per € 4.000,00 nei confronti del sodalizio, adottata con decisione della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 85/CDN. Con il ricordato preannuncio, l’Associazione reclamante chiedeva copia degli atti e “conferma la nomina quale difensore dell’avv. Mario Stegliano presso il quale elegge domicilio”; il legale così nominato provvedeva successivamente alla sottoscrizione ed all’invio del ricorso. La discussione della controversia veniva fissata per la seduta della Corte del 9.6.2010 nella quale comparivano sia il difensore della società sia l’avv. Camici per la Procura Federale. Quest’ultima, in apertura di dibattimento, eccepiva l’inamissibilità del proposto gravame per difetto, in capo alla sig.ra Eva Callipo, del potere di sottoscrizione degli atti a nome e per conto dell’Associazione, mentre l’avv. Stagliano sosteneva l’ammissibilità dell’appello ed insisteva nel merito per la riduzione della sanzione. Ad avviso della Corte l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Procura Federale è fondata. In effetti, l’atto preliminare di procedimento (preavviso di reclamo) contenente mandato al difensore che ha poi proposto il ricorso, appare sottoscritto da soggetto mancante dei poteri per l’esercizio della rappresentanza legale dell’Ente. La sig.ra Eva Callipo, nel più volte richiamato preannuncio, si afferma “persona autorizzata ad impegnare la società ACP Cuneo San Rocco ASDF, come da foglio di censimento che si allega al presente fax”, senza che tale allegazione risulti materialmente eseguita. La Corte, di conseguenza, può riferirsi soltanto alle risultanze in atti e, quindi, ai fogli di censimento già acquisiti al fascicolo processuale nei quali la sig.ra Callipo viene indicata soltanto come cassiere dell’Associazione, senza alcuna delega alla rappresentanza della stessa e senza rivestire la carica di vice presidente che pacificamente sostituisce il presidente in ogni occasione di impedimento di quest’ultimo. Tale stato degli atti va valutato ai sensi della norma disciplinante la materia, costituita dall’art. 37.1 N.O.I.F., secondo il quale “il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella stagione sportiva avviene all’atto dell’iscrizione la Campionato della società di appartenenza. A tal fine le società sono tenute a comunicare….. i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi. Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione” La disposizione in richiamo, evidenziando la necessità di precisare “qualifiche” ed in particolare “incarichi”, nonchè “l’efficacia” delle comunicazioni e la decorrenza delle stesse, attribuisce loro rilevanza esterna, consentendo di affermare che trattasi di pubblicità costitutiva, non semplicemente notiziale, cosicchè il mancato inserimento della sig.ra Callipo nei soggetti abilitati a rappresentare legalmente l’Ente in difetto di poteri del presidente non la autorizzava a proporre il ricorso per cui è procedimento. La declaratoria di inammissibilità che la Corte è obbligata a rendere esonera dall’esame nel merito del gravame, tuttavia non può non rilevarsi che il deferimento della Procura Federale non è stato inoltrato per omessa presentazione degli accordi economici con le calciatrici come assume la ricorrente, sebbene per ritardato invio degli stessi. Tale ritardo appare sicuramente sanzionabile in quanto intervenuto in data 28.1.2010 dopo che la Presidenza della Divisione, con nota 18.1.2010 diretta all’Associazione ricorrente e ad altri soggetti, rilevava che la Cuneo San Rocco non aveva “provveduto a depositare per la stagione sportiva in corso gli accordi economici con le atlete maggiorenni per essa tesserate”: appare dunque evidente che la trasmissione degli accordi contestati è scarsamente apprezzabile perché intervenuta soltanto dopo l’avvertimento del Presidente della Divisione. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.C.P. Cuneo San Rocco Femminile A.S.D. di Morozzo (Cuneo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 9 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 016/CGF del 20 Luglio 2010
2) RICORSO A.C.P. CUNEO SAN ROCCO FEMMINILE A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI:
– INIBIZIONE PER MESI 4 ALLA SIG. GIORGIO CALVETTI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 2 N.O.I.F. E DELL’ART. 31 DEL COM. UFF. N. 1 DEL 3.7.2009 DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE; – AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., DELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER OMESSO DEPOSITO DEGLI ACCORDI ECONOMICI RELATIVI A N. 22 CALCIATRICI – (NOTA N. 6488/1144PF09-10/GT/DL DELL’8.4.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 85/CDN del 13.5.2010)"