F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 9 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 016/CGF del 20 Luglio 2010 5) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. ABATE ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.6.2013, INFLITTAGLI SEGUITO GARA TOR BELLA MONACA/VALLE MARTELLA DELL’11.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il comitato Provinciale di Roma – Com. Uff. n. 66 del 15.4.2010 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 140 del 13.5.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 9 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 016/CGF del 20 Luglio 2010 5) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. ABATE ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.6.2013, INFLITTAGLI SEGUITO GARA TOR BELLA MONACA/VALLE MARTELLA DELL’11.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il comitato Provinciale di Roma – Com. Uff. n. 66 del 15.4.2010 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 140 del 13.5.2010) Con ricorso per revocazione introdotto nelle forme e termini regolamentari, il tesserato Andrea Abate ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio (Com. Uff. n. 140 del 13.5.2010) con la quale era stato disatteso il reclamo proposto dallo stesso Abate avverso la statuizione del Giudice Sportivo che, a sua volta, lo aveva inibito fino al 30.6.2013 per aver aggredito e colpito l’arbitro della gara Allievi Provinciali Torbellamonica/Valle Mantella dell’11.4.2010. A sostegno dell’interposto gravame il ricorrente deduce, peraltro ripetendo quanto già osservato nei precedenti gradi di giudizio, l’errore di persona nell’individuazione dell’autore della condotta sanzionata, come sarebbe dimostrato dalle dichiarazioni rese da taluni tesserati allegate agli atti di causa e confermate in sede di audizione innanzi la Corte nella seduta del 9.6.2010. Ritiene il Collegio che il proposto ricorso debba venir dichiarato inammissibile. La previsione dell’art. 39, lett. c) C.G.S., infatti, dispone che “tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di Giustizia Federale, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinnovamento dei documenti….. c) se a causa di forza maggiore o per fatto altrui la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere”. Orbene, le dichiarazioni relative al preteso scambio di persona, come sopra precisato poste a base del ricorso per revocazione, sono state tutte rilasciate tra l’11 ed il 16 aprile 2010, mentre la decisione della Commissione Disciplinare, pubblicata sul Com. Uff. n. 140 del 13.5.2010, è stata adottata con istruttoria svolta il 28 aprile dello stesso anno. E’ dunque indubitabile che la parte avrebbe potuto produrre la documentazione su cui fonda le proprie doglianze nel corso del procedimento ordinario, conseguentemente va escluso che nella fattispecie possa trattarsi di prove nuove, delle quali non si era potuto disporre per forza maggiore o fatto altrui. Il ricorso per revocazione, fondato su elementi probatori privi della caratteristica di novità, non può che conseguire declaratoria di inammissibilità. Pur dovendo rassegnare tale decisione, la Corte non può esimersi dall’evidenziare, nel merito, che le dichiarazioni in discorso appaiono scarsamente attendibili: alcune di esse, infatti, sono state addirittura rilasciate prima della sanzione, altre risultano inviate ad un solo minuto di distanza l’una dall’altra; tali circostanze temporali lasciano dubbioso il Collegio giudicante sulla rilevanza dei primi messaggi e sulla spontaneità dei secondi. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal Sig. Abate Andrea. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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