F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 288/CGF del 16 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 017/CGF del 20 Luglio 2010 2) RICORSO A.S.D. NOCERA CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 5 GARE AL CALCIATORE NOVELLI ROCCO; AMMENDA DI € 500,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA DI AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A CINQUE SERIE B – Iª FASE – F.LLI CAMBISE CALCIO A 5/NOCERA CALCIO A 5 DEL 5.6.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 784 dell’8.6.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 288/CGF del 16 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 017/CGF del 20 Luglio 2010
2) RICORSO A.S.D. NOCERA CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI:
SQUALIFICA PER 5 GARE AL CALCIATORE NOVELLI ROCCO;
AMMENDA DI € 500,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA DI AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A CINQUE SERIE B – Iª FASE - F.LLI CAMBISE CALCIO A 5/NOCERA CALCIO A 5 DEL 5.6.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 784 dell’8.6.2010)
Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata con il comunicato in epigrafe, ha inflitto le sanzioni sopra riportate; la decisione veniva assunta in ragione dei comportamenti assunti dal calciatore Rocco Novelli, il quale – nel corso della partita - abbandonava volontariamente la propria postazione in panchina per recarsi sulle tribune e prendere parte attiva agli scontri scoppiati tra sostenitori di opposte fazioni. Fermo restando che i sostenitori dell’A.S.D. Nocera Calcio a 5, in campo avverso, per tutta la durata della gara rivolgevano agli arbitri reiterate ingiurie e minacce, nel corso del secondo tempo, l’arbitro si era visto costretto ad interrompere il giuoco per circa sei minuti a causa di tafferugli verificatisi sugli spalti tra sostenitori di opposte fazioni, sedati solo grazie all’intervento della forza pubblica. Nel reclamo, la società eccepiva che le sanzioni inflitte al calciatore Novelli ed al sodalizio si rivelano eccessive rispetto alla entità dei fatti come descritti e pertanto ne chiedeva la riduzione in considerazione di elementi come la giovane età dei propri sostenitori (categoria juniores di 15-16 anni, tesserati della stessa società), l’inadeguatezza della struttura sportiva della squadra ospitante, priva al suo interno di accorgimenti idonei a tenere separato il pubblico dal terreno di gioco e l’assenza di divisioni tra il pubblico ospitante ed in pubblico ospitato. Ciò premesso, e dopo che si è proceduto all’audizione delle parti, la Corte osserva che effettivamente, sulla base degli elementi di fatto e dalla valutazione obiettiva della gravità reale degli eventi in relazione alle disposizioni federali, la sanzione inflitta si rivela esagerata; nel ritenere dunque eccessivamente sproporzionata la sanzione inflitta in relazione ai fatti accaduti il provvedimento disciplinare deve essere riformato mediante la riduzione sia della squalifica del calciatore che dell’ammenda comminata all’associazione sportiva.. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Nocera Calcio a Cinque di San Marzano (Salerno) riduce:
- a 3 gare la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Novelli Rocco;
- a € 300,00 la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante.
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