F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018/CGF del 21 Luglio 2010 1) RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 1 LETT. D) C.G.S., DEL PRESIDENTE FEDERALE, IN ORDINE ALL’ APPLICAZIONE DELL’ART. 19, COMMA 3, C.G.S.
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018/CGF del 21 Luglio 2010
1) RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 1 LETT. D) C.G.S., DEL PRESIDENTE FEDERALE, IN ORDINE ALL’ APPLICAZIONE DELL’ART. 19, COMMA 3, C.G.S.
PREMESSO:
Il Presidente federale, con lettera del 22 giugno 2010, prot. n. 11.1969 ha avanzato richiesta di parere ex art. 31 C.G.S. con riferimento al parere interpretativo reso da codesta Sezione consultiva in ordine all’applicazione dell’articolo 19, comma 3, del C.G.S. nella riunione del 13 aprile 2010, di cui al Comunicato Ufficiale n. 231/CGF del 28 aprile 2010. Con tale parere la Sezione, rispondendo alla richiesta di conoscere quale organo avrebbe dovuto “valutare e decidere le proposte di preclusione non ancora definite e formulate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice di Giustizia Sportiva”, concludeva che “il provvedimento di preclusione debba ritenersi implicito, quale effetto ex lege, nelle decisioni con cui gli organi della giustizia sportiva, dopo aver irrogato la sanzione della sospensione nella misura massima, si sono pronunciati nel senso della particolare gravità delle infrazioni. Il parere osservava infine che “ove si condividano le conclusioni del presente parere, agli organi federali competenti non rimane che prendere atto dell’avvenuto prodursi dell’effetto in questione, provvedendo alle necessarie comunicazioni”. CONSIDERATO: La Sezione ritiene preliminarmente di dover prescindere da ogni possibile profilo di ammissibilità della richiesta avanzata ai sensi dell’art. 31, comma 1, lettera d) in forza della quale la Corte di Giustizia federale, “su richiesta del Presidente federale, interpreta le norme statutarie e le altre norme federali” purché, peraltro, “non si tratti di questioni all’esame degli Organi della giustizia sportiva o da essi già giudicate”; nel caso di specie, infatti, una pronunzia della Corte vi è già stata, e, pertanto, alla richiesta stessa non viene attribuito altro valore se non quello di ottenere un mero chiarimento o, se si preferisce, di avere l’interpretazione autentica su di un contenuto del parere stesso apparso, in ipotesi, oscuro. Con la sua richiesta il Presidente federale prende atto che il parere esclude che una decisione sulla preclusione possa essere adottata, come lo era nel precedente codice, dallo stesso Presidente federale, e tuttavia, poiché nel medesimo parere si farebbe a suo avviso riferimento ad organi federali competenti che debbano condividere il parere, perché quell’effetto implicito possa prodursi, “chiede di chiarire quale organo federale, in materia rilevante quale è quella della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., debba valutare la eventuale condivisione del parere e conseguentemente quale organo federale, in caso di condivisione, debba disporre le necessarie comunicazioni ai singoli soggetti destinatari della preclusione”. Invero la richiesta di parere prende le mosse da una particolare lettura di una frase contenuta nella parte conclusiva del parere stesso che, peraltro, non corrisponde all’effettiva volontà della Sezione consultiva della Corte di giustizia federale. In realtà, l’espressione letterale “Ove si condividano le conclusioni del presente parere” non può essere interpretata nel senso di ritenere che vi sia un organo federale - di cui, nel caso di specie si chiede l’individuazione - che debba adottare ulteriori determinazioni sull’argomento. Le conclusioni del parere sono infatti inequivoche e, ai fini della loro attuazione, si richiede una semplice presa d’atto, nel senso che il provvedimento di preclusione debba ritenersi implicito, quale effetto ex lege, nella decisione a suo tempo assunta dagli organi di giustizia sportiva. Ciò chiarito circa la reale effettiva portata del parere sopra richiamato, la Sezione ritiene che sotto il profilo procedurale, anche alla luce delle disposizioni statutarie richiamate nella lettera del Presidente federale e, precisamente, gli articoli 27, comma 3, lettera u) in combinato disposto con l’articolo 3, comma 1, lettera n), lo stesso Presidente possa dare comunicazione del parere al Consiglio federale il quale, come già detto, non potrà che prenderne atto invitando il Presidente medesimo, tramite incarico agli uffici ordinariamente competenti, ad effettuare le comunicazioni ai tesserati circa l’intervenuta applicazione, nei loro confronti, della preclusione. P.Q.M. Nei termini di cui sopra è il parere.
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