F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 222/CGF del 16 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 26 Luglio 2010 5) RICORSO DELL’U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. BUGLIO FRANCESCO SEGUITO GARA FOLIGNO/ALESSANDRIA DEL 3.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 132/DIV del 6.4.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 222/CGF del 16 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 26 Luglio 2010 5) RICORSO DELL’U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. BUGLIO FRANCESCO SEGUITO GARA FOLIGNO/ALESSANDRIA DEL 3.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 132/DIV del 6.4.2010) La società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l., con fax del 7.4.2010, ha preannunciato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico che aveva inflitto al signor Buglio Francesco allenatore della società reclamante la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara in riferimento alla gara Foligno/Alessandria del 3.4.2010. Il ricorso diretto a ottenere una riduzione della sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara, risulta tempestivo, ma questa Corte di Giustizia Federale osserva che nel merito è completamente infondato. Infatti, il ricorso è diretto a prospettare una diversa valutazione dei fatti rispetto a quanto risulta dal rapporto dell’arbitro, e dell’assistente, il quale ultimo ha confermato che in occasione di un’azione di gioco proferiva nei confronti dell’assistente stesso frasi offensive. La Società reclamante adduce, a sostegno della richiesta di riduzione della sanzione dalla squalifica per una sola giornata effettiva di gara, una diversa valutazione del significato delle frasi rivolte dall’allenatore della Società reclamante all’assistente, ravvisando un’incongruenza tra il rapporto dell’assistente dell’arbitro e la valutazione del giudice sportivo. Infatti, secondo la società reclamante tali frasi non avrebbero contenuto offensivo trattandosi ormai di parole di uso comune “in ambito sia sociale che televisivo”. In secondo luogo, la società reclamante adombra l’ipotesi che le suddette frasi siano state proferite da altri tesserati presenti in panchina. Ritiene questa Corte di Giustizia Federale che le frasi pronunciate dall’allenatore della società reclamante abbiano oggettivamente carattere offensivo, come ha correttamente ritenuto il Giudice Sportivo. In secondo luogo, la società reclamante non ha fornito lacuna prova che le suddette frasi siano state proferite da tesserati presenti in panchina diversi dall’allenatore. Poiché è giurisprudenza costante il principio che non si ammettono prove contrarie a quanto risulta dal rapporto dell’arbitro, che, oltre tutto, nel caso di specie risulta preciso e circostanziato sulle base del rapporto dell’assistente, il reclamo deve essere respinto anche perché non è stata fornita alcuna prova che i fatti addebitati all’allenatore della società reclamante si siano svolti in modo diverso da come risultano dal rapporto dell’arbitro e dell’assistente. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Alessandria Calcio 1912 di Alessandria e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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