F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 222/CGF del 16 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 26 Luglio 2010 7) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CALZI GIAMPAOLO SEGUITO GARA PERGOCREMA/LECCO DEL 12.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 137/DIV del 13.4.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 222/CGF del 16 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 26 Luglio 2010
7) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CALZI GIAMPAOLO SEGUITO GARA PERGOCREMA/LECCO DEL 12.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 137/DIV del 13.4.2010)
La società Calcio Lecco 1912 S.p.A., con fax del 13.4.2010, ha preannunciato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico che aveva inflitto al calciatore Calzi Giampaolo la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara in riferimento alla gara Pergocrema/Lecco dell’11.4.2010. Il ricorso diretto a ottenere una riduzione delle giornate di squalifica, risulta tempestivo, ma questa Corte di Giustizia Federale osserva che nel merito è completamente infondato. Infatti, il ricorso è diretto a prospettare una diversa versione dei fatti rispetto a quanto risulta dal rapporto dell’arbitro. La società reclamante adduce, a sostegno della richiesta di riduzione della squalifica, un’incongruenza tra il rapporto dell’arbitro e l’andamento dei fatti, in quanto il calciatore Calzi non avrebbe colpito in alcun modo l’avversario. Ma tale incongruenza non esiste perché dalle stesse immagini televisive invocate dalla società reclamante risulta che l’arbitro aveva rilevato l’infrazione, fischiando il fallo. Poiché è giurisprudenza costante il principio che non si ammettono prove contrarie a quanto risulta dal rapporto dell’arbitro, che, oltre tutto, nel caso di specie risulta preciso e circostanziato, il reclamo deve essere respinto anche perché non è stata fornita alcuna prova che i fatti addebitati al calciatore Calzi si sarebbero svolti in modo diverso da come risultano dal rapporto dell’arbitro. In secondo luogo, la squalifica per due giornate effettive di gara appare ancora più congrua se si tiene conto della circostanza che il calciatore Calzi risulta recidivo. Infatti, nel solo campionato 2009/2010 il calciatore Calzi è stato sanzionato altre tre volte con la pena della squalifica, una delle quali a seguito di espulsione (v. Com.ti Uff.li del 3.11.2009, del 22.12.2009 e del 23.3.2010). Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 di Lecco e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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