F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 222/CGF del 16 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 26 Luglio 2010 8) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CALORI SIMONE SEGUITO GARA TARANTO/PROTOGRUARO SUMMAGA DELL’11.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 137/DIV del 13.4.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 222/CGF del 16 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 26 Luglio 2010 8) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CALORI SIMONE SEGUITO GARA TARANTO/PROTOGRUARO SUMMAGA DELL’11.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 137/DIV del 13.4.2010) La ricorrente ha presentato reclamo avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore del “Taranto Sport S.r.l.”, Calori Simone, a seguito della gara Taranto/Portogruaro disputatasi il giorno 11 aprile 2010 (Delibera n. 137/DIV del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 13 aprile 2010), in quanto al 40° minuto del II tempo rivolgeva all’assistente di gara una frase offensiva. Il ricorrente espone una ricostruzione dei fatti diversa da quella effettivamente riportata nei referti arbitrali adducendo anche valutazioni di merito sulle frasi proferite dal calciatore. La Corte, tenuto conto del valore di prova privilegiata del referto degli arbitri e dei suoi assistenti e valutati con attenzione gli accadimenti, ritiene di non accogliere il reclamo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dal Taranto Sport S.r.l. di Taranto e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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