F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/201 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 226/CGF del 21 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/CGF del 26 Luglio 2010 3) RECLAMO DEL REGGIANA CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO A CINQUE FORLÌ/REGGIANA CALCIO A 5 DEL 13.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 575 del 24.3.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/201 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 226/CGF del 21 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/CGF del 26 Luglio 2010 3) RECLAMO DEL REGGIANA CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO A CINQUE FORLÌ/REGGIANA CALCIO A 5 DEL 13.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 575 del 24.3.2010) Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 575 del 24.3.2010 ha inflitto, all’esito della gara di cui in epigrafe, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 6. Tale decisione veniva assunta perché la società Reggiana Calcio a 5 aveva impiegato durante l’incontro, in posizione irregolare di tesseramento, il calciatore Rech Tonello Josimar. Avverso tale provvedimento la società Reggiana Calcio a 5 ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 25.3.2010, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 14.4.2010, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Reggiana Calcio a 5 di Reggio Emilia, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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