F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/201 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 226/CGF del 21 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/CGF del 26 Luglio 2010 3) RECLAMO DEL REGGIANA CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO A CINQUE FORLÌ/REGGIANA CALCIO A 5 DEL 13.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 575 del 24.3.2010) Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 575 del 24.3.2010 ha inflitto, all’esito della gara di cui in epigrafe, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6. Tale decisione veniva assunta perché la società Reggiana Calcio a 5 aveva impiegato durante l’incontro, in posizione irregolare di tesseramento, il calciatore Rech Tonello Josimar. Avverso tale provvedimento la società Reggiana Calcio a 5 ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 25.3.2010, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 14.4.2010, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Reggiana Calcio a 5 di Reggio Emilia, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/201 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 226/CGF del 21 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/CGF del 26 Luglio 2010 4) RECLAMO DELL’A.S.D. L’ACQUEDOTTO C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE INFLITTA AL CALCIATORE CHILELLI DANIELE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 L’ACQUEDOTTO C5/SALARIA SPORT VILLAGE DEL 7.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 628 del 9.4.2010) Al termine dell’incontro del Campionato Nazionale Under 21 del Calcio a 5, giocato il 7.4.2010, l’arbitro, secondo quanto riportato nel relativo referto, veniva ripetutamente fatto oggetto di insulti da parte del tesserato F.I.G.C., Chilelli Daniele, da lui conosciuto personalmente, presente al di fuori del campo di gioco e comunque del tutto estraneo al contesto sportivo appena conclusosi, sicchè il Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 628 del 9.4.2010) infliggeva a carico del predetto la sanzione della squalifica per due giornate. Onde avversare tale pronuncia si è rivolta a questa Corte l’A.S.D. L’acquedotto Calcio a 5, società per la quale il Chilelli risulta tesserato, sostenendo che il direttore di gara, a causa e della non perfetta visibilità esistente in campo e della distanza che lo separava dall’autore del riprovevole comportamento, sarebbe incorso in errore nell’identificazione del soggetto anche perché l’incolpato non aveva assistito alla partita trovandosi altrove per motivi di lavoro, a tal fine ha prodotto, in dibattimento, un documento apparentemente asseverante tale assunto. Dal canto suo, l’arbitro, contattato telefonicamente, ha ribadito, con fermezza, l’avvenuto riconoscimento del Chilelli. Questo collegio, prescindendo da ogni valutazione sul merito della vicenda,ritiene che, in ogni caso,l a decisione impugnata, viziata ‘’in nuce’’ da un evidente errore nella sua fase genetica, debba essere annullata e gli atti trasmessi alla Procura Federale per ogni eventuale iniziativa disciplinare nei confronti del Chilelli. Ed invero la competenza del Giudice Sportivo, secondo quanto si ricava dal testo dell’art. 29 C.G.S., è circoscritta agli accadimenti inerenti allo svolgimento delle gare e delle altre competizioni federalmente riconosciute e non può dilatarsi ed estendersi fino a comprendere anche quelle violazioni che, se pur poste in essere in occasione o in contiguità con lo svolgimento delle gare stesse mantengono la loro autonoma valenza disciplinare e vanno perseguite da organi di giustizia sportiva diversi. Il su enunciato principio,che patisce deroghe solo in presenza di specifiche, diverse previsioni normative, vale ad inficiare direttamente il momento introduttivo della procedura disciplinare in esame travolgendone tutte le fasi successive senza concedere alternative a soluzioni diverse. Il ‘’vulnus’’ evidenziato,pur non essendo stato denunciato con i motivi di gravame, ha efficacia pregiudiziale e pregnante e supera lo stesso principio del ‘’tantum devolutum quantum appellatum’’ portato dall’art. 37 , comma 3 C.G.S. in quanto colpisce la correttezza e la legittimità dell’esercizio dell’azione disciplinare. Poiché nell’operato del Chillelli è chiaramente ravvisabile una violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 1 C.G.S., gli atti, come, già detto, vanno rimessi alla Procura Federale. La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. L’Acquedotto C5 di Roma, annulla la delibera impugnata. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza nei confronti di Daniele Chilelli. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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