F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 22 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 023/CGF del 26 Luglio 2010 1) RICORSO DEL CALCIATORE LOSETO GIANLUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA MANFREDONIA/MONOPOLI DEL 3.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 132/DIV del 6.4.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 22 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 023/CGF del 26 Luglio 2010 1) RICORSO DEL CALCIATORE LOSETO GIANLUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA MANFREDONIA/MONOPOLI DEL 3.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 132/DIV del 6.4.2010) Il calciatore Gianluca Loseto dell’A.C. Monopoli proponeva reclamo contro il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicato nel Com. Uff. 132/DIV del 6.4.2010, che lo ha squalificato per tre gare effettive “perché al termine del primo tempo di gara rientrando negli spogliatoi spintonava un avversario, tentando di colpirlo con una testata, causando un principio di rissa prontamente sedato”. Il ricorso poggia su due motivi fondamentali. In primo luogo si propone una ricostruzione del fatto che ha dato origine al provvedimento aggiungendo alla descrizione contenuta negli atti di gara alcuni elementi che dovrebbero indurre a una diversa considerazione degli avvenimenti. In secondo luogo si sostiene che dal momento che l’avversario colpito non ha riportato danni fisici, e che non risulta siano state pronunciate frasi violente, ma piuttosto di condotta antisportiva. Per tali motivi il ricorrente chiede la riduzione della squalifica a due sole giornate. Quanto al primo motivo di ricorso, la C.G.F. torna a sottolineare un principio già molte volte richiamato nella propria giurisprudenza, e cioè che il procedimento sportivo non ammette revisioni in punto di fatto che siano contrarie o integrative rispetto a quanto riportato negli atti ufficiali di gara. Per convenzione processuale infatti, il fatto sanzionato è solo quello riportato dal referto arbitrale, né il procedimento ammette alcun mezzo legittimo che ne modifichi il tenore. E’ inutile dunque ogni argomentazione rivolta all’integrazione della descrizione dei fatti contenuta nel referto arbitrale ed è inutile, perciò, la parte del ricorso che pretende di riformulare lo svolgimento dei fatti come un incidente nel quale non vi sarebbero stati intenti violenti da parte del calciatore squalificato. Nel referto, infatti, l’arbitro riporta gli avvenimenti evidenziandone senza dubbio il carattere violento. Il provvedimento del Giudice Sportivo assume correttamente a base della propria decisione la descrizione degli eventi contenuta negli atti di gara. Il secondo motivo del ricorso vorrebbe trarre dal referto arbitrale elementi sufficienti ad escludere il carattere violento dei fatti, insistendo sulla mancanza di conseguenze per il calciatore aggredito e sul fatto che uno dei colpi offensivi registrati dall’arbitro – una testata – sarebbe andato a vuoto. Anche su questo punto la Corte non può accogliere le argomentazioni del ricorrente, giacchè nel referto specifica i danni riportati dal calciatore aggredito, né può sostenersi che il fallimento del tentativo di offendere possa configurare la non violenza dell’atto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Loseto Gianluca. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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