F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 230/CGF del 26 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 024/CGF del 27 Luglio 2010 1) RICORSO DELL’A.S.D. THIENE CALCIO A 5 AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO IL MANCATO TESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALCIATORE SERAGLIO STEFANO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 14/D del 24.2.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 230/CGF del 26 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 024/CGF del 27 Luglio 2010 1) RICORSO DELL’A.S.D. THIENE CALCIO A 5 AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO IL MANCATO TESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALCIATORE SERAGLIO STEFANO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 14/D del 24.2.2010) Con modulo n. 171909 datato 17.12.2009 la Arzignano Calcio a 5 trasferiva il Calciatore Stefano Seraglio alla A.S.D. Thiene Calcio a 5. Il 22.12.2009 la F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a 5 comunicava di aver respinto la lista di trasferimento innanzi richiamata ex art. 22 comma 5 N.O.I.F. “per il connesso provvedimento relativo al sig. Andrea Ghiotto, legale rappresentante della società Arzignano Grifo”. Avverso il detto provvedimento proponeva rituale reclamo la A.S.D. Thiene Calcio a 5, che veniva però rigettato con provvedimento della Commissione Tesseramenti di cui al Com. Uff. n. 14/D. Deduceva la Commissione Tesseramenti, a fondamento dell’assunto rigetto, che il documento (lista di trasferimento n. 171909), avrebbe concluso il suo iter formativo il giorno 17.12.2009 ed a tale data il legale rappresentante aveva perso la capacità rappresentativa della società Arzignano Calcio a 5. Avverso il detto provvedimento reiettivo ricorre ancora a Codesta Corte di Giustizia Federale la A.S.D. Thiene Calcio a 5. Vi sono atti a formazione progressiva laddove non via sia contestualità tra proposta ed accettazione e vi sono altri atti in cui la volontà è contestuale, ma è semplicemente differita la formalizzazione. Sembra a codesta Corte che la fattispecie in esame appartenga all’esposta seconda ipotesi. Non appare infatti usuale ed ipotizzabile che si compili una lista di trasferimento come mera proposta, da ritenersi conclusa solo in caso di accettazione delle altre parti. E’ invece più corrispondente alla realtà che le parti interessate svolgano tutte le trattative e pervengano alla formalizzazione quando le stesse abbiano avuto esito positivo. Nella fattispecie, non è contestato che la firma del presidente della società Arzignano Calcio a 5 sia autentica e che la stessa sia anteriore al provvedimento che lo ha momentaneamente privato della sua liberà personale atteso che successivamente al provvedimento restrittivo, lo stesso non avrebbe potuto apporre alcuna firma. E’ quindi pacifico che il modulo fosse concluso prima del detto provvedimento, mentre la firma postuma del legale rappresentante dell’A.S.D. Thiene Calcio a 5 sia stata quindi la mera formalizzazione di un accordo già raggiunto. Non vi sono peraltro prove che possano dimostrare una manifestazione volitiva postuma, mentre tutte le dichiarazioni delle parti che hanno concorso alla formazione del contratto affermano il contrario e non vi è motivo che possa indurre codesta Corte a non renderle credibili. Si ritiene pertanto che la fattispecie negoziale in esame non sia riconducibile alla categoria dei contratti a formazione progressiva, mentre è verosimilmente ipotizzabile che si tratti di atto a manifestazione volitiva congiunta istantanea, con differimento della mera formalizzazione, che peraltro devesi ritenere avvenuta in giornata, ancorché in momenti diversi. Diversamente opinando, come innanzi detto, il contratto non avrebbe mai potuto avere la firma del legale rappresentante della società Arzignano Grifo, che a fronte del suo stato di detenzione, si sarebbe trovato nell’impossibilità materiale di sottoscrivere. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Thiene Calcio a 5 di Zanè (Vicenza) dichiara la validità del tesseramento. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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