F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 254/CGF del 6 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 026/CGF del 27 Luglio 2010 1) RICORSO DEL CALCIO COMO AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 8 AL SIG. DI BARI ANTONIO (AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ);AMMENDA DI € 15.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 96, COMMA 1, N.O.I.F., E AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S. – NOTA N. 4077/40PF09-10/AM/MA DEL 18.1.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 72/CDN del 29.3.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 254/CGF del 6 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 026/CGF del 27 Luglio 2010 1) RICORSO DEL CALCIO COMO AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 8 AL SIG. DI BARI ANTONIO (AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ);AMMENDA DI € 15.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 96, COMMA 1, N.O.I.F., E AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S. - NOTA N. 4077/40PF09-10/AM/MA DEL 18.1.2010 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 72/CDN del 29.3.2010) Con provvedimento del 18.1.2010 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale i sigg.ri Giuseppe Autovino, presidente della Società ACD Leggiuno; Antonio Di Bari, amministratore unico, all’epoca dei fatti della società Calcio Como; Nicodemo Cecconi, segretario all’epoca dei fatti della società Calcio Como, nonchè la società ACD Leggiuno e la società Calcio Como per rispondere i primi tre delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 96, comma 1 N.O.I.F., per avere in concorso tra loro, mediante un fittizio trasferimento dei giovani calciatori Andrea Monti e Filippo Cellitti, eluso la disposizione di cui all’art. 96 N.O.I.F. allo scopo di non corrispondre alla società Salus et Virtus Turate i premi di preparazione dovuti. La Commissione Disciplinare Nazionale nella riunione del 25.3.2010, dopo aver disposto con ordinanza nella fase dibattimentale, su proposta della Procura Federale l’applicazione della sanzione della inibizione di mesi tre e giorni quindici al signor Nicodemo Cecconi, con decisione resa pubblica con il Com. Uff. n. 72/CDN del 29.3.2010, dichiarava la responsabilità degli altri incolpati e per l’effetto infliggeva loro le seguenti sanzioni: - mesi otto di inibizione al signor Antonio Di Bari; - mesi sei di inibizione al signor Giuseppe Autovino; - ammenda di € 15.000,00 alla società Calcio Como; - ammenda di € 1.000,00 alla ACD Leggiuno. Avverso tale decisione ha proposto ricorso la società Calcio Como, che ha impugnato le sanzioni inflitte nei suoi confronti e del signor Antonio Di Bari, riproponendo in via preliminare l’eccezione svolta, senza successo, dinanzi al primo giudice, avente ad oggetto l’asserita violazione dell’art. 32, comma 11 C.G.S.. Preliminarmente deve essere esaminata, in quanto assorbente, l’eccezione sollevata dai deferiti di improcedibilità del procedimento disciplinare per la mancata osservanza del termine di cui all’art. 32, comma 11 C.G.S., nel testo in vigore prima della modifica apportata con il Com Uff. n. 147/A del 28.5.2009, ai sensi del quale le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una Stagione Sportiva devono concludersi prima dell’inizio della Stagione Sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale. Secondo i ricorrenti il “dies a quo” per il computo del termine previsto all’art. 32, comma 11 C.G.S. deve considerarsi il 30.6.2009, data di ricevimento dell’esposto inviato dalla società GS Salus et Virtus Turate. In ossequio alla norma in vigore le indagini dovevano concludersi prima dell’inizio della Stagione Sportiva successiva, cioè entro il 30.6.2009, salvo la richiesta di proroga da parte dell’organo inquirente, che non è stata formulata. L’assunto dei ricorrenti è privo di fondamento. La decisione della Commissione Disciplinare Nazionale è corretta nella parte in cui ha ritenuto applicabile alla fattispecie il testo dell’art. 32, comma 11 C.G.S. così come novellato con il Com. Uff. n. 147/A del 27.5.2009. Il nuovo comma 11 del citato art. 32, in vigore dal 28.5.2009 prevede che “le indagini relative a fatti denunciati nel periodo 1 gennaio – 30 giugno devono concludersi entro il 31 dicembre della stagione successiva. La nuova normativa deve ritenersi di immediata attuazione, e non ad effetto differito come assumono i ricorrenti, per un triplice ordine di motivi. In primo luogo in quanto quale norma processuale preordinata all’accertamento della responsabilità di un soggetto, è regolata dal principio secondo il quale la legge processuale applicabile è quella del momento in cui l’atto è compiuto, salvo che non sia altrimenti disposto. In secondo luogo perché nella fattispecie non si tratta di una situazione già sorta che ha esaurito i suoi effetti alla stregua della norma anteriore o comunque pendente, ma al contrario la disciplina giuridica prevista dall’art. 32, così come novellato, è anteriore al sorgere delle situazioni ivi contemplate, dal momento che l’esposto che ha dato luogo alla apertura delle indagini è pervenuto successivamente in data 30.6.2009, il che esclude che possa parlarsi di efficacia retroattiva della norma. In terzo luogo in quanto il nuovo comma dell’art. 32 è generale ed astratto, perché come risulta evidente dalla mancanza di disposizioni transitorie, non è diretto a disciplinare la Stagione Sportiva in corso, bensì le situazioni temporali relative alle funzioni inquirenti della Procura Federale. Nel merito ritiene la Corte Federale che la sanzione inflitta dal primo giudice al Di Bari sia adeguata e proporzionata alla gravità della sua condotta, che non giustifica una diversa modulazione della pena. Il ricorso pertanto deve essere respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Como di Como. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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