F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 254/CGF del 6 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 026/CGF del 27 Luglio 2010 2) RICORSO DELL’A.C. PRATO 1908 AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 6.000,00 ALLA RECLAMANTE; INIBIZIONE PER MESI 9 AL SIG. GIRALDI FILIPPO; INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. TOCCAFONDI PAOLO; INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SIG. SARTI LUCIANO, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, C.G.S. E 4, COMMA 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 96, COMMA 1, 37 N.O.I.F. E 33 REGOLAMENTO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – NOTA N. 4946/459PF09-10/AM/MA DEL 17.2.2010 – (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN del 08.4.2010) 3) RICORSO DEL CALCIATORE BANCI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 96, COMMA 1 N.O.I.F. E 33 REGOLAMENTO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – NOTA 4946/459PF/09-10/AM/MA DEL 17.2.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN dell’8.4.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 254/CGF del 6 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 026/CGF del 27 Luglio 2010 2) RICORSO DELL’A.C. PRATO 1908 AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 6.000,00 ALLA RECLAMANTE; INIBIZIONE PER MESI 9 AL SIG. GIRALDI FILIPPO; INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. TOCCAFONDI PAOLO; INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SIG. SARTI LUCIANO, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, C.G.S. E 4, COMMA 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 96, COMMA 1, 37 N.O.I.F. E 33 REGOLAMENTO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO - NOTA N. 4946/459PF09-10/AM/MA DEL 17.2.2010 - (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN del 08.4.2010) 3) RICORSO DEL CALCIATORE BANCI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 96, COMMA 1 N.O.I.F. E 33 REGOLAMENTO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – NOTA 4946/459PF/09-10/AM/MA DEL 17.2.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN dell’8.4.2010) Con ricorsi ritualmente introdotti nei modi e termini di regolamento la A.C. Prato, il signor Giraldi Filippo ed il signor Toccafondi Paolo nonché, separatamente, il signor Banci Francesco hanno impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 76/CDN dell’8.4.2010 con la quale ai predetti sigg.ri Giraldi, Toccafondi e Banci è stata inflitta la sanzione rispettivamente della inibizione per mesi nove, della inibizione per mesi sei e della squalifica per tre giornate mentre alla A.C. Prato è stata comminata l’ammenda per € 6.000,00. Con la predetta decisione sono state inflitte sanzioni anche nei confronti di soggetti che non hanno proposto ricorso. La vicenda che ha dato origine alla decisione della Commissione Disciplinare Nazionale attiene al trasferimento, ritenuto fittizio, del calciatore Banci dalla A.C. Prato alla G.S. Mezzana per un periodo di tempo limitato (dal 24 al 30 agosto 2009) allo scopo di limitare il pagamento del premio di preparazione dovuto alla G.S. Pietà 2004 ASD, con la quale il predetto calciatore era stato precedentemente tesserato. Preliminarmente va osservato che i due ricorsi proposti vanno riuniti per evidente connessione oggettiva. Le difese dei ricorrenti evidenziano, sostanzialmente, due tipologie di vizi nella decisione impugnata: - la mancata indicazione della norma violata; - la carenza di elementi probatori dell’elemento soggettivo della condotta degli agenti. Entrambe le motivazioni addotte appaiono a questa Corte di Giustizia meritevoli di accoglimento. Ed infatti, in primo luogo, il limitato periodo di durata del trasferimento, che ne ha fatto desumere la fittizietà, non risulta in violazione di norme, tanto che, come accortamente fatto rilevare dalla difesa della società Prato, ha ottenuto senza difficoltà il visto federale di esecutiva. In assenza di una norma che espressamente sancisca il divieto di un determinato comportamento, questo non può che essere ritenuto lecito. Inoltre, non risulta sufficientemente provato un accordo tra i soggetti cui è stata in prime cure inflitta la sanzione al fine di eludere la previsione del pagamento del premio di preparazione alla società presso la quale il calciatore Banci era in precedenza tesserato. Se poi si considera che il predetto è un minorenne che all’epoca dei fatti aveva solo 14, diventa ancora più difficile riscontrare la sussistenza in capo lui della volontà elusiva. Il tutto poi va considerato anche alla luce della modesta entità del premio, peraltro neppure formalmente richiesto dalla precedente società. Per questi motivi la C.G.F. preliminarmente riuniti i ricorsi n. 2) e 3), come sopra proposti rispettivamente dall’A.C. Prato 1908 di Prato e dal calciatore Banci Francesco, li accoglie annullando integralmente le sanzioni comminate. Dispone restituirsi le tasse reclamo.
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