F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 21 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 033/CGF del 30 Luglio 2010 2) RICORSO DELL’U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CONSONNI LUIGI SEGUITO GARA GROSSETO/PIACENZA DELL’8.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 287 dell’11.5.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 21 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 033/CGF del 30 Luglio 2010 2) RICORSO DELL’U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CONSONNI LUIGI SEGUITO GARA GROSSETO/PIACENZA DELL’8.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 287 dell’11.5.2010) Con rituale ricorso l’U.S. Grosseto F.C. S.r.l. ha impugnato la delibera (Com. Uff. n. 287 dell'11 maggio 2010) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha irrogato, in relazione alla gara Grosseto/Piacenza dell’8.5.2010, al calciatore Consonni Luigi la squalifica per 2 giornate effettive di gara “per aver, al termine della gara, rivolto all'Arbitro un’espressione ingiuriosa ”. Con i motivi scritti la società ricorrente, senza contestare la materialità della condotta, ha eccepito la eccessività della sanzione adottata dal Giudice Sportivo senza tener conto della concitazione dei momenti successivi alla conclusione della gara molto combattuta con il Grosseto, sino al 97° di gioco, in vantaggio allorché il Piacenza riusciva a mettere a segno la rete del 3 – 3. Ha altresì , rilevato l’episodicità del comportamento contestato che non ha avuto alcuna conseguenza. Infine ha eccepito l’insussistenza del requisito dell’ingiuria essendo la frase pronunciata dal Consonni da qualificarsi come irriguardosa o irrispettosa e, quindi, non gravemente antisportiva. Nel richiamare, pertanto, la giurisprudenza della C.G.F. ha affermato che nel caso di specie la sanzione avrebbe potuto essere limitata ad una sola giornata di squalifica. In tal senso ha insistito nelle conclusioni di cui al ricorso. Alla seduta del 21.5.2010, fissata davanti alla C.G.F. – 1 Sezione Giudicante - , è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti. Osserva questa Corte che il ricorso è parzialmente fondato per quanto di seguito precisato, la frase pronunciata dal Consonni e refertata dall’arbitro, tenutosi conto della unicità e della episodicità dell’accadimento non seguita da atteggiamenti minacciosi e/o provocatori, non riveste i caratteri dell’ingiuria sia sotto il profilo disciplinare che penalistico. Al più potendosi considerarla irriguardosa ed esagerata in relazione all’operato del direttore di gara. Nel caso di specie, fondata appare l’eccezione di erronea applicazione dell’art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’U.S. Grosseto F.C. S.r.l. di Grosseto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Consonni Luigi ad 1 giornata effettiva di gara e all’ammenda di € 5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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