F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 21 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 033/CGF del 30 Luglio 2010 3) RICORSO DEL CALCIATORE CARCURO DAVIDE (SALERNITANA CALCIO 1919) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ALBINOLEFFE/SALERNITANA (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 287 dell’11.5.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 21 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 033/CGF del 30 Luglio 2010 3) RICORSO DEL CALCIATORE CARCURO DAVIDE (SALERNITANA CALCIO 1919) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ALBINOLEFFE/SALERNITANA (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 287 dell’11.5.2010) Nel corso della gara svoltasi il 10.5.2010 del Campionato di Serie B - Tim 2009/2010 tra la Albinoleffe e la Salernitana, il calciatore Carcuro Davide è stato espulso al 48° del 2° tempo. Il Giudice Sportivo con decisione di cui al Com. Uff. n. 287 dell’11.5.2010 ha inflitto n. 6 giornate effettive al predetto calciatore. Avverso detta decisione il calciatore ha proposto ricorso alla Corte di Giustizia federale. Il ricorso è stato discusso e deciso alla riunione della I sezione del 21.5.2010. Il ricorso è parzialmente fondato. La condotta contestata in punto di fatto risulta descritta nel rapporto dell’arbitro. Il giocatore Carcuro, al 48° del 2° tempo, a gioco fermo, dopo essere stato ammonito per proteste, ha continuato a protestare appoggiando sul viso dell’arbitro una mano ed “esercitando una lieve spinta”. Il calciatore ha sostanzialmente ammesso il fatto ma ha sostenuto che si è trattato di un atto involontario generato dalla confusione che si era generata in campo in quella circostanza. La decisione impugnata, quanto alla quantificazione della sanzione, è stata determinata dalla convinzione che l’atto del calciatore fosse di natura intimidatoria nei confronti dell’arbitro. Il Collegio rileva che, a prescindere da quanto dichiarato dal calciatore in udienza, dagli atti non risulta in alcun modo l’intento intimidatorio del calciatore. Va peraltro rilevato che ai fini della determinazione della sanzione va anche considerato che nel corso dell’anno il calciatore non ha subito irrogazioni di altre sanzioni dimostrando un comportamento sostanzialmente rispettoso degli obblighi sportivi. Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene equo ridurre la sanzione inflitta da 6 a 4 giornate effettive. In tal senso, pertanto, il ricorso va parzialmente accolto. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Carcuro Davide, riduce la sanzione della squalifica inflitta al reclamante per 4 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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