F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 24 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CGF del 30 Luglio 2010 2) RICORSO DELL’A.C. ISOLA LIRI S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA RECLAMANTE; INIBIZIONE FINO AL 30.12.2010 E AMMENDA DI € 1.500,00 AL SIG. COSTANTINI MARCELLO, INFLITTE SEGUITO GARA DI PLAY OUT ISOLA LIRI/VICO EQUENSE DEL 30.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 182/DIV del 31.5.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 24 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CGF del 30 Luglio 2010
2) RICORSO DELL’A.C. ISOLA LIRI S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:
AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA RECLAMANTE;
INIBIZIONE FINO AL 30.12.2010 E AMMENDA DI € 1.500,00 AL SIG. COSTANTINI MARCELLO, INFLITTE SEGUITO GARA DI PLAY OUT ISOLA LIRI/VICO EQUENSE DEL 30.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 182/DIV del 31.5.2010)
La società Isola di Liri S.r.l. ha impugnato la decisione in epigrafe comminata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. n. 182/DIV del 31.5.2010. Nel proprio ricorso la reclamante ha chiesto di “ridurre congruamente e sensibilmente” le sanzioni irrogate, ritenendole eccessive e spropositate. le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo paiono equilibrate e condivisibili nella misura, considerata la gravità dei fatti e il ruolo rivestito dall’incolpato. Quanto alla società, perché le condotte documentate negli atti di gara sono oggettivamente gravi ed alcuna verosimiglianza hanno le argomentazioni addotte dalla ricorrente (in particolare quanto al lancio, da parte di soggetto riconducibile alla società Liri, di una scarpa verso i tesserati della squadra avversaria che si apprestavano a salire sul pullman: condotta che la ricorrente inverosimilmente qualifica come mero “spossessamento di sandalo da spiaggia in segno di liberazione e soprattutto per la necessità di rinfrescarsi nella vicina sorgente d’acqua” (p. 4 ric.); quanto al sig. Costantini, per il ruolo rivestito di “presidente locale” (p. 3 ric.), che avrebbe dovuto imporre a questi un contegno esemplare, in ragione della finalità educativa e sociale cui lo sport - ed in specie il calcio, la cui capillare diffusione e popolarità importano un decisivo ascendente delle figure apicali sui giovani sportivi e tifosi - deve adempiere. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Isola Liri di Isola del Liri (Frosinone). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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