F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 24 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CGF del 30 Luglio 2010 3) RICORSO DELLA SPEZIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE E AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA AL CALCIATORE GRIECO VITO SEGUITO GARA PLAY OFF LEGNANO/SPEZIA DEL 6.6.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 188/DIV del 7.6.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 24 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CGF del 30 Luglio 2010
3) RICORSO DELLA SPEZIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE E AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA AL CALCIATORE GRIECO VITO SEGUITO GARA PLAY OFF LEGNANO/SPEZIA DEL 6.6.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 188/DIV del 7.6.2010)
La società Spezia Calcio S.r.l. ha presentato reclamo avverso la sanzione della squalifica per quattro gare effettive e ammenda di € 2.500,00 in seguito alla gara di Play Off “Legnano/Spezia” del 6.6.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 188/DIV del 7.6.2010), inflitta al giocatore della “Spezia Calcio S.r.l.”, signor Grieco Vito perché, al termine della gara, rientrando negli spogliatoi, avvicinava l’allenatore della squadra avversaria minacciando comportamenti violenti nella gara di ritorno; tale comportamento veniva reiterato negli spogliatoi verso un calciatore della squadra avversaria. La ricorrente chiede l’annullamento delle sanzioni come sopra inflitte o, in subordine, una riduzione delle stesse, producendo una ricostruzione dei fatti differente da quella del referto arbitrale, descrivendo il calciatore Grieco Vito, capitano della squadra, come un calciatore sempre corretto e giustificando il comportamento assunto alla fine della gara dello stesso, unicamente quale reazione a provocazioni di giocatori della squadra avversaria. La Corte, analizzati i documenti ed udite le parti, esaminati i fatti nel modo riportato nel referto arbitrale, riconoscendo agli atti ufficiali di gara la valenza di prova privilegiata e dichiarando il comportamento assunto dal calciatore Grieco Vito gravemente intimidatorio, conferma quanto in essi riportato e ritiene adeguata e congrua la sanzione inflitta. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Spezia Calcio S.r.l. di La Spezia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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