F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 24 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CGF del 30 Luglio 2010 5) RICORSO DEL CALCIATORE GAETA ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PLAY OFF – LEGNANO/SPEZIA DEL 6.6.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 188/DIV del 7.6.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 24 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CGF del 30 Luglio 2010 5) RICORSO DEL CALCIATORE GAETA ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PLAY OFF – LEGNANO/SPEZIA DEL 6.6.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 188/DIV del 7.6.2010) Il ricorrente, Antonio Gaeta, calciatore della “A.C. Legnano S.r.l.” ha presentato reclamo avverso la sanzione della squalifica per sei gare effettive riportata in seguito alla gara di Play Off “Legnano/Spezia” del 6.6.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 188/DIV del 7 giugno 2010), ad esso inflitta perché, durante la gara, il sig. Gaeta si è rivolto all’arbitro in maniera offensiva. Il Gaeta, dopo essere stato espulso, è ritornato verso il quarto ufficiale, colpendolo con un dito sul labbro e procurandogli un momentaneo dolore. Egli tentava, in seguito, di colpirlo una seconda volta, fermato, dall’intervento di due compagni di squadra. Il ricorrente chiede una riduzione della sanzione producendo una ricostruzione dei fatti differente da quella del referto arbitrale. La Corte, analizzati i documenti ed udite le parti, esaminati i fatti nel modo riportato nel referto arbitrale ed, anzi, riconoscendo agli atti ufficiali di gara la valenza di prova privilegiata, conferma quanto in esso riportato e ritiene congrua la sanzione infitta in primo grado dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Antonio Gaeta. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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