• Stagione sportiva: 2010/2011
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 216/CGF del 08 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 040/CGF del 05 Agosto 2010
3) RECLAMO A.S.D. TERRANOVA TERRACINA AVVERSO LE SANZIONI:
PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 10, NONCHE’ AMMENDA DI € 2.000,00; INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 15.8.2010 AL SIG. D’ALESSIO GIAMPIERO; SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI ANDERSON DIAS DA LIMA E JORGE AUGUSA DA CUNHA, INFLITTE SEGUITO GARA COIL LIGNANO SABBIADORO/TERRANOVA TERRACINA DEL 29.5.2009 (Delibera del Sostituto Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 119 del 2.3.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 216/CGF del 08 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 040/CGF del 05 Agosto 2010
3) RECLAMO A.S.D. TERRANOVA TERRACINA AVVERSO LE SANZIONI:
PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 10, NONCHE’ AMMENDA DI € 2.000,00; INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 15.8.2010 AL SIG. D’ALESSIO GIAMPIERO; SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI ANDERSON DIAS DA LIMA E JORGE AUGUSA DA CUNHA, INFLITTE SEGUITO GARA COIL LIGNANO SABBIADORO/TERRANOVA TERRACINA DEL 29.5.2009 (Delibera del Sostituto Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 119 del 2.3.2010)
La società Coil Lignano Sabbiadoro presentava ricorso all’esito della gara Coil Lignano/Terranova Terracina del 29.5.2009 con riguardo alla posizione di 2 calciatori Anderson Dias da Lima e Jorge Agusa da Cunha che sarebbero stati irregolarmente tesserati. Con Com. Uff. n. 9/2009 il sostituto Giudice Sportivo disponeva la trasmissione degli atti
alla Procura Federale. La Procura Federale, in data 16.11.2009 riscontrava l’ipotesi della violazione in riferimento al Com. Uff. n. 101 Beach Soccer in merito al tesseramento di calciatori extracomunitari a favore della società Terranova Terracina. Il 2.3.2010, con Com. Uff. n. 119 il Sostituto Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, statuiva che i suddetti calciatori non possedevano titolo per prendere parte alla gara de qua e deliberava la perdita della gara con il punteggio di 0 -10 a carico dell’A.S.D. Terranova Terracina, l’ammenda di € 2000,00 squalificava per 2 gare i calciatori in questione, inibiva, infine il dirigente della società Terracina signor D’Alessio, fino a tutto il 15.8.2010. Con atto del 9.3.2010 a firma del citato signor G. D’Alessio, veniva chiesto che fosse dichiarato inammissibile il reclamo della società Lignano così annullandosi la decisione, comunque riducendosi l’ammenda e la durata dell’inibizione inflitta al presidente nonchè applicare la sola sanzione della perdita della gara e della squalifica dei calciatori. Osserva questa Corte come l’atto introduttivo del presente giudizio sia stato sottoscritto dal citato G. D’Alessio, soggetto inibito e pertanto, il medesimo è inammissibile per tutte le richieste diverse da quella sua personale. Ancora, non vi è prova in atti, dell’invio del reclamo alla controparte. L’impugnazione è pertanto valida solo ed esclusivamente nell’interesse proprio di colui il quale l’ha sottoscritta essendo così inammissibile, per i restanti capi della decisione gravata. Nel merito i tesseramenti sono avvenuti non in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente della F.I.G.C. così come risulta dalla relazione della Procura Federale a cui viene integralmente fatto rinvio. Ciò non di meno sotto il profilo della buona fede si rileva che i calciatori sono stati impiegati sulla scorta di un affidamento costituito dal rilascio – seppur irregolare – del tesseramento. Sotto questo profilo, pertanto, mancando l’elemento soggettivo l’interessato deve essere mandato assolto dalla contestazione e sul punto deve quindi essere riformata la decisione di I grado. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Terranova Terracina di Terracina (Latina) in ordine alla posizione del sig. D’Alessio Giampiero, annullando la sanzione dell’inibizione inflittagli e lo dichiara inammissibile nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 216/CGF del 08 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 040/CGF del 05 Agosto 2010
3) RECLAMO A.S.D. TERRANOVA TERRACINA AVVERSO LE SANZIONI:
PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 10, NONCHE’ AMMENDA DI € 2.000,00; INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 15.8.2010 AL SIG. D’ALESSIO GIAMPIERO; SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI ANDERSON DIAS DA LIMA E JORGE AUGUSA DA CUNHA, INFLITTE SEGUITO GARA COIL LIGNANO SABBIADORO/TERRANOVA TERRACINA DEL 29.5.2009 (Delibera del Sostituto Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 119 del 2.3.2010)"