F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 07 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 041/CGF del 09 Agosto 2010 8) RICORSO DEL CALC. LUISI CARLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA TRIESTINA/MODENA DEL 26.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 274 del 27.4.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 07 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 041/CGF del 09 Agosto 2010
8) RICORSO DEL CALC. LUISI CARLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA TRIESTINA/MODENA DEL 26.4.2010
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 274 del 27.4.2010)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 274 del 27.4.2010, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Carlo Luisi. Tale decisione veniva assunta perchè, durante l’incontro Triestina/Modena del 26.4.2010, dopo un contrasto di giuoco, a giuoco fermo, il Luisi colpiva da terra con un calcio alla testa un avversario che giaceva al suolo. Avverso tale provvedimento il calciatore Carlo Luisi ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 28.4.2010 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 4.5.2010, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Luisi Carlo dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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