F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 07 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 041/CGF del 09 Agosto 2010 9) RICORSO DEL SIG. LOMBARDI ANTONIO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85 LETT. A) PARAGRAFO VII N.O.I.F. IN RELAZIONE AGLI ARTT.. 10, COMMA 3 C.G.S. E 90, COMMA 2 N.O.I.F. – NOTA N. 6168/1064PF09-10SP/BLP DEL 25.3.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 19.4.2010) 10) RICORSO DEL SIG. D’ANGELO COSIMO, PROCURATORE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85 LETT. A) PARAGRAFO VII N.O.I.F. IN RELAZIONE AGLI ARTT.. 10, COMMA 3 C.G.S. E 90, COMMA 2 N.O.I.F. – NOTA N. 6168/1064PF09-10SP/BLP DEL 25.3.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 19.4.2010) 11) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AI SUOI DIRIGENTI, AI SENSI DELL’ART. 4., COMMA 1 C.G.S. – – NOTA N. 6168/1064 PF09-10SP/BLP DEL 25.3.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 19.4.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 07 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 041/CGF del 09 Agosto 2010 9) RICORSO DEL SIG. LOMBARDI ANTONIO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85 LETT. A) PARAGRAFO VII N.O.I.F. IN RELAZIONE AGLI ARTT.. 10, COMMA 3 C.G.S. E 90, COMMA 2 N.O.I.F. – NOTA N. 6168/1064PF09-10SP/BLP DEL 25.3.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 19.4.2010) 10) RICORSO DEL SIG. D’ANGELO COSIMO, PROCURATORE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85 LETT. A) PARAGRAFO VII N.O.I.F. IN RELAZIONE AGLI ARTT.. 10, COMMA 3 C.G.S. E 90, COMMA 2 N.O.I.F. – NOTA N. 6168/1064PF09-10SP/BLP DEL 25.3.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 19.4.2010) 11) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AI SUOI DIRIGENTI, AI SENSI DELL’ART. 4., COMMA 1 C.G.S. - – NOTA N. 6168/1064 PF09-10SP/BLP DEL 25.3.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 19.4.2010) Con separati ricorsi, tutti ritualmente proposti, la Salernitana Calcio 1919 S.p.A. ed i Signori Antonio Lombardi e Cosimo D’Angelo hanno impugnato la decisione della C.D.N. con la quale, su deferimento del Procuratore Federale, era stata comminata: (i) ai Sig.ri Lombardi e D’Angelo, la sanzione della inibizione per mesi 2 per non aver depositato entro il termine previsto dalla normativa federale, la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti di luglio, agosto e settembre 2009; (ii) alla Società, l’ammenda di € 20.000,00 per responsabilità diretta per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti. In particolare, i ricorrenti, in primo luogo, sostengono che l’attestazione della Co.Vi.So.C., con la quale la mancata documentazione dei pagamenti in questione era stata comunicata alla Procura Federale, non sarebbe sufficiente a consentire l’apertura del procedimento, in quanto la predetta comunicazione, perché proveniente dalla segreteria, non avrebbe capacità certificatoria. I ricorrenti assumono, altresì, la lesione del proprio diritto di difesa, non avendo potuto visionare il verbale allegato alla predetta comunicazione della Co.Vi.So.C., nonché la mancanza di responsabilità dei due legali rappresentanti, in virtù del fatto che le rispettive procure non comprenderebbero, tra i vari poteri, anche gli adempimenti esecutivi dei contratti stipulati con i tesserati. Pertanto, i ricorrenti concludono per la riforma della decisione di primo grado e per il proprio proscioglimento. Alla seduta del 7.5.2009, i tre ricorsi vengono riuniti in un unico procedimento e, davanti alla C.G.F. – 1a Sezione Giudicante, sono presenti la Procura Federale, nonché, per la Salernitana il Sig. Leoni e l’Avv. Prof. Alberto Amatucci, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nei ricorsi. La Corte, esaminati gli atti, ritiene che la comunicazione inviata alla Procura Federale dalla Co.Vi.So.C. sia perfettamente idonea a consentire l’apertura del procedimento: ciò detto in quanto l’attestazione in questione contiene tutti gli elementi per comprendere l’oggetto della contestazione e, indipendentemente dall’ufficio dal quale proviene, è stata redatta dalla Co.Vi.So.C. e, quindi, dal soggetto competente per l’accertamento in questione. Ad ogni modo, né la Società, né i Sig. Lombardi e D’Angelo hanno fornito alcuna prova in merito ai pagamenti in questione ed al deposito della relativa documentazione. Deve, pertanto, necessariamente ritenersi provato che, alla scadenza del termine previsto dalla normativa federale, la Società non aveva ancora provveduto a comunicare agli organi federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti di luglio, agosto e settembre 2009. Risulta, quindi, altrettanto accertata la violazione dell’art. 85 lett. a) par. VII N.O.I.F., il quale prevede che la comunicazione dei predetti pagamenti deve avvenire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla chiusura del trimestre. Quanto, invece, alla responsabilità del Sig. Lombardi e del Sig. D’Angelo, la Corte ritiene che le relative procure, pur non facendo espresso riferimento agli adempimenti esecutivi dei contratti stipulati con i tesserati, attribuiscono ai legali rappresentanti poteri talmente ampi da comprendere anche l’attività oggetto di contestazione. Inoltre, alla responsabilità dei due dirigenti deve necessariamente aggiungersi la responsabilità oggettiva della Società ex art. 4, comma 1, C.G.S. Infine, conformemente a quanto stabilito dalla decisione impugnata, si rileva l’inammissibilità della richiesta di patteggiamento formulata dai soggetti incolpati, in quanto domanda presentata in via condizionata e gradata. Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 9), 10) e 11) come sopra rispettivamente proposti dal Sig. Lombardi Antonio, D’Angelo Cosimo e Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno, li respinge. Dispone addebitarsi le rispettive tasse reclamo.
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