F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 289/CGF del 17 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 043/CGF del 09 Agosto 2010 1) RICORSO DEL SIG. NICOLA FERRARA (AMMINISTRATORE DAL 29.6.2007 AL 15.10.2007 E AMMINISTRATORE UNICO DAL 15.10.2007 AL 1.9.2008 DELLA SOC. U.S. MASSESE 1919) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 4 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F., (NOTA N. 5242/358PF09-10/SP/MA DEL 01.03.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 289/CGF del 17 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 043/CGF del 09 Agosto 2010
1) RICORSO DEL SIG. NICOLA FERRARA (AMMINISTRATORE DAL 29.6.2007 AL 15.10.2007 E AMMINISTRATORE UNICO DAL 15.10.2007 AL 1.9.2008 DELLA SOC. U.S. MASSESE 1919) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 4 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F., (NOTA N. 5242/358PF09-10/SP/MA DEL 01.03.2010)
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 79/CDN del 23.4.2010)
La U.S. Massese 1919 S.r.l., veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Massa con sentenza n.9/09. Conseguenzialmente, il Procuratore Federale, dopo aver esperito compiuta attività di indagine, deferiva (cfr nota 1.3.2010) avanti alla Commissione Disciplinare Nazionale ai sensi dell’art. 21, commi 2 e 3 N.O.I.F., gli amministratori della società che si erano succeduti nella carica - Nicola Scarci, Nicola Ferrara, Luca Leone Pagliarini - nonché ai sensi dell’art. 1, comma 5 C.G.S., in relazione all’art. 37, comma 1 N.O.I.F., il signor Spartaco Carnuccio. Sentite le difese dei soggetti che si erano costituiti (Nicola Ferrara il quale aveva depositato altresì memoria difensiva), la Commissione Disciplinare Nazionale, ritenendo che i deferiti Scarci, Ferrara e Pagliarini avevano svolto effettive funzioni nell’ambito della società nel biennio antecedente il fallimento - così contribuendo al dissesto della medesima come risultava dalle relazioni ispettive della Co.Vi.So.C – comminava le inibizioni di cui al dispositivo del Com. Uff. n. 79/CDN. In particolare, inibiva il Ferrara per anni quattro. Più in particolare, il Giudice di Primo grado riteneva che la mancata disponibilità dello stadio di Massa con i consequenziali ridotti introiti a detta situazione connessi, non potevano giustificare la situazione di decozione della società. Il tutto altresì considerati anche i precedenti specifici in capo al Ferrara. Ha proposto impugnazione il solo Ferrara con una articolata impugnazione preliminarmente ripercorrendo in fatto, tutta la cronologia degli avvenimenti che avevano portato al dissesto societario evidenziando altresì come avesse versato circa € 325.000,00 nelle casse della società facendosi altresì garante a mezzo fidejussioni e così introducendo proprie risorse economiche per circa € 947.690,93. Sottolineava come le perdite erano tutte successive alla data in cui aveva lasciato la società. Evidenziava ancora come non tutte le ispezioni del Co.Vi.So.C erano state negative e che vi erano solo delle mancanze formali costituite da semplici ritardi negli adempimenti previsti dalla normativa sportiva. La difesa rilevava poi che le osservazioni della Co.Vi.So.C di cui alla relazione del 3 luglio 2008 – così come si evince anche dalla relazione peritale del dott. Foglia Manzillo – sarebbero state superate dai versamenti effettuati dal Ferrara e che la società all’atto di cessione delle quote presentava una perdita di soli € 200.225,52. Osservava infine una sproporzione della inibizione alla luce di tutte quante le argomentazioni poste in rilievo; anche considerato che il presunto dissesto societario era avvenuto infatti a prescindere dal comportamento del Ferrara. Osserva la Corte come le avversarie doglianze siano infondate per ciò che concerne la responsabilità del Ferrara. I rilievi critici mossi dalla decisione di I° grado non riescono a scalfire i puntuali accertamenti della Co.Vi.So.C, da cui ha preso le mosse la Commissione Disciplinare Nazionale per motivare l’inibizione. La Co.Vi.So.C nella relazione di giugno 2008, periodo nel quale il Ferrara ricopriva la carica di Amministratore Unico della società, ha evidenziato come la struttura Amministrativa della società Massese non fosse nè adeguata nè funzionale e che versasse in una situazione di irregolarità contributiva nei confronti dell’ENPALS e di omissione delle ritenute fiscali, risultando eroso il capitale sociale e sussistendo un patrimonio netto negativo considerevole. Tali dati nella loro oggettiva portata non possono essere favorevolmente apprezzati anche in considerazione della circostanza data appunto dal provvedimento del Tribunale che ha decretato il fallimento della Società stessa. Ai fini che qui interessano nell’ambito della valutazione deputate agli organi dell’ordinamento sportivo la richiamata oggettività delle negative circostanze che hanno portato al fallimento non può non essere considerata ed obliterata da elementi di mero accanimento esterno che in quanto tali non possono elidere il risultato negativo della condotta gestionale. La decisione di I° grado appare sotto tale profilo del tutto corretta. Diversamente per quel che concerne la determinazione della inibizione non può non rilevarsi che oggettivamente il Ferrara appare aver effettuato notevoli versamenti personali nelle casse della Società - e seppur l’ ha ceduta con una situazione patrimoniale negativa - tale elemento può essere favorevolmente valutato ai fini dell’attenuazione della sanzione comminatagli. A questo proposito la Corte ritiene opportuno in accoglimento del motivo espresso in subordine dell’atto di impugnazione ridurre la sanzione ad anni 2 di inibizione. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal signor Nicola Ferrara e, per l’effetto, ridetermina la sanzione inflittagli in 2 anni di inibizione.Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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