F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 289/CGF del 17 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 043/CGF del 09 Agosto 2010 2) RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE EX ART. 37, COMMA 1, LETT. C), C.G.S. AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.03.2011 INFLITTA AL CALCIATORE CORONEO GIANNI SEGUITO GARA ASD ODAS/USD GRAVIS DEL 21.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Pordenone – Com. Uff. n. 34 del 7.4.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 289/CGF del 17 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 043/CGF del 09 Agosto 2010 2) RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE EX ART. 37, COMMA 1, LETT. C), C.G.S. AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.03.2011 INFLITTA AL CALCIATORE CORONEO GIANNI SEGUITO GARA ASD ODAS/USD GRAVIS DEL 21.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Pordenone – Com. Uff. n. 34 del 7.4.2010) Il calciatore Coroneo veniva sanzionato dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Pordenone per essersi reso responsabile, nel corso della gara in epigrafe, di gravissimi episodi di violenza nei confronti dell’arbitro. In particolare il Coroneo al 29’ del secondo tempo, dopo essere stato espulso, “inseguiva il Direttore di gara e dopo averlo afferrato da tergo per la maglietta lo colpiva con quattro schiaffi violenti al volto…”. A seguito di questo ingiustificabile comportamento violento tenuto dal calciatore, l’arbitro era costretto a sospendere la partita per ricevere le necessarie cure e medicazioni. Per meglio inquadrare la dimensione e la portata degli episodi, sembra doveroso non trascurare, poi, come ulteriore elemento di giudizio, che il Coroneo era recidivo per aver assunto, in altra occasione, comportamento ingiurioso e irriguardoso nei confronti di ufficiali di gara. Pertanto, a giudizio di questa Corte, ricorrono sufficienti motivi per condividere pienamente la valutazione di assoluta inadeguatezza espressa dal Presidente Federale in merito alla sanzione applicata in prima istanza e per estenderla ad una durata di anni tre. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale e, per l’effetto, ridetermina la sanzione inflitta al calciatore Coroneo Gianni in 3 anni di squalifica.
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