F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 30 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 044/CGF del 09 Agosto 2010 1) RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO N. 4137/1040PF08-09/SP/BLP DEL 20.1.2010 A CARICO DEL SIGNOR FRANCESCO MARINO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE ARBITRI TRENTINO ALTO ADIGE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 2, C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 17, COMMI 2 E 3, LETTERA D), REGOLAMENTO A.I.A. (DELIBERA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – COM. UFF. N. 66/CDN DEL 17.3.2010) (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 66/CDN del 17.3.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –Sezioni Unite - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 30 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 044/CGF del 09 Agosto 2010 1) RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO N. 4137/1040PF08-09/SP/BLP DEL 20.1.2010 A CARICO DEL SIGNOR FRANCESCO MARINO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE ARBITRI TRENTINO ALTO ADIGE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 2, C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 17, COMMI 2 E 3, LETTERA D), REGOLAMENTO A.I.A. (DELIBERA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – COM. UFF. N. 66/CDN DEL 17.3.2010) (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 66/CDN del 17.3.2010) Nei confronti di Francesco Marino, arbitro fuori quadro e Presidente del Comitato Regionale Arbitri di Trento nel periodo 2007/febbraio 2009, veniva instaurato da parte della Procura arbitrale procedimento disciplinare per – ai fini che qui rilevano - una molteplicità di fattispecie violative dell’art. 40, comma 3, lett. a) del Regolamento A.I.A.: tra l’altro, si contestava all’incolpato il compimento di operazioni contabili in contrasto con le previsioni regolamentari nonché l’omissione di adempimenti contabili-amministrativi doverosi. Con deliberazione del 28.9.2009 la Commissione Nazionale di Disciplina dichiarava il Marino responsabile delle infrazione addebitategli e gli infliggeva la sanzione della sospensione dal 28 settembre al 27 novembre 2009; il provvedimento veniva riformato in data 20 gennaio 2010 dalla Commissione di Disciplina di Appello della Associazione Italiana Arbitri che proscioglieva il reclamante (che nel frattempo aveva interamente scontato la pena) sotto il profilo della insussistenza di responsabilità dolose. Successivamente, nei confronti del Marino il Procuratore Federale procedeva disciplinarmente con riferimento alla violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 2, C.G.S. in relazione all’art. 17, commi 2 e 3, lett. d) Regolamento A.I.A. traente origine da anomalie gestionali, contabili ed amministrative analiticamente descritte nell’atto di incolpazione: veniva, pertanto, adita la Commissione Disciplinare Nazionale per il giudizio. Con decisione del 17 marzo 2010 la Commissione Disciplinare Nazionale riteneva insussistente la propria giurisdizione in quanto le violazioni contestate al Marino venivano inquadrate tra quelle di “stretta natura associativa”, implicanti la giurisdizione domestica arbitrale: si riteneva, in particolare, che le violazioni stesse non coinvolgessero società o tesserati F.I.G.C., i cui effetti si sarebbero comunque esauriti all’interno del rapporto associativo disciplinato dal relativo regolamento. Contro tale decisione la Procura Federale proponeva reclamo a questa Corte sottolineando che l’accertamento delle violazioni e degli addebiti oggetto del deferimento ricadevano nella piena giurisdizione degli organi di giustizia federali, non sussistendo, al contrario, violazione di obblighi associativi, da intendersi quali obblighi di natura strettamente amministrativa interna all’A.I.A. e privi di rilevanza disciplinare ai sensi della normativa federale. A questa stregua la Procura Federale, considerando che le condotte in questione travalicavano l’ambito della mera gestione interna del Comitato ed esulavano dall’ambito della giustizia domestica, chiedeva che la decisione impugnata fosse riformata e gli atti fossero rimessi per il giudizio di merito alla competente Commissione Disciplinare Nazionale. Si costituiva con memoria il reclamato che, da un canto, sottolineava la palese ed esclusiva giurisdizione degli organi di giustizia disciplinare dell’A.I.A. ai sensi dell’art. 32, comma 7, dello Statuto Federale e poneva, d’altro canto, in rilievo che egli, nell’ipotesi di accoglimento del reclamo, si sarebbe trovato sottoposto ad un doppio giudizio implicante la violazione del principio del ne bis in idem. Chiedeva, pertanto, che il reclamo fosse rigettato. All’udienza di discussione del 30 giugno 2010 entrambe le parti partecipavano esponendo oralmente le proprie difese. Il reclamo è fondato e va, pertanto, accolto, con annullamento della decisione impugnata e rimessione degli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale, ai sensi dell’art. 37, comma 4, ultima parte C.G.S., per il giudizio di merito. Ed invero, conformemente alla giurisprudenza di queste Sezioni Unite in materia di regolamento di confini tra giurisdizione domestica arbitrale e giurisdizione federale (vedi Comunicato Ufficiale n. 247/CGF del 3.5.2010) vengono attratte nella giurisdizione federale generale le condotte poste in essere dagli arbitri la cui rilevanza non sia circoscritta all’interno del settore arbitrale ma comporti sicure ricadute sul piano ordinamentale generale. Ciò, in particolare, può accadere tanto perché le condotte stesse producono i propri effetti anche nella sfera giuridica di altri soggetti dell’ordinamento non appartenenti al settore arbitrale quanto perché esse compromettono o mettono in pericolo valori dell’ordinamento di portata esorbitante il solo settore arbitrale e posti a fondamento dell’ordinamento della Federazione. Né a precludere la generale giurisdizione federale può, in ogni caso, valere l’abbinato rilievo endosettoriale delle condotte addebitate agli arbitri, come potrebbe accadere nel caso che una medesima condotta integri al tempo stesso la violazione di un obbligo associativo di natura domestica e produca una lesione valoriale generale o pregiudizio a singoli associati. È, in altri termini, evidente che la previsione di campi di giurisdizione domestica non mira certo a creare un’area di immunità di condotte rilevanti per l’ordinamento generale, sottraendole alla relativa giurisdizione e riconducendole esclusivamente a quella domestica. Quest’ultima si giustifica, al contrario, in ragione di una diretta ed esclusiva rilevanza in ambito endosettoriale delle condotte, le quali si rivelino unicamente capaci di provocare ferite all’ordinamento di settore ma non a quello generale: il che è tipico di condotte esclusivamente apprezzabili secondo parametri tecnici o sul piano della loro difformità rispetto a specifici obblighi associativi. Così impostata la questione di principio dei rapporti tra i due plessi giurisdizionali, è conseguenzialmente risolta quella, pure sollevata nella fattispecie dal reclamato, della configurabilità di un cumulo di giudizi, in ambito settoriale ed in ambito generale, aventi ad oggetto la medesima condotta. Ed infatti, la coerente conseguenza di questa impostazione è che si rivela del tutto preminente la prospettiva della rilevanza federale delle condotte, la cui valutazione non può soffrire preclusioni o deroghe di sorta anche nell’ipotesi di contemporaneo esercizio della potestà disciplinare settoriale. Ed invero, all’ordinamento generale compete individuare i profili delle condotte di singoli arbitri suscettibili di scuotere lo stesso ordinamento e perseguirle secondo gli ordinari criteri di giustizia federale, indipendentemente dai possibili rivoli di procedimenti endosettoriali. Con ciò appare evidente la improponibilità e, comunque, l’ininfluenza dell’argomento difensivo appositamente addotto dal reclamato. Ciò premesso, è agevole arguire dall’atto di deferimento della Procura Federale che le condotte ritenute sintomatiche di anomalia gestoria da parte del reclamato nell’esercizio delle proprie funzioni di Presidente del C.R.A. Trentino Alto Adige tra il 2007 ed il febbraio 2009 possiedono tutte un sicuro rilievo nell’ambito della corretta e prudente amministrazione delle risorse federali devolute agli organi periferici e settoriali. Di ciò è facile avere cognizione avuto riguardo alla natura degli addebiti che cumulativamente o alternativamente riguardano ritardi, omissioni, improprietà delle appostazioni contabili con conseguente ed inevitabile nocumento finanziario meritevole di reazione in ambito federale. Si tratta, in sostanza, di condotte che astrattamente, ossia, ove venissero effettivamente ritenute provate in esito al giudizio di merito, lederebbero l’interesse generale dell’ordinamento federale a che tutti i suoi organi, compresi quelli periferici e di settore, agiscano nel pieno rispetto delle regole amministrativo-contabili e preservino le risorse finanziarie collettive. Del resto, il generale valore della correttezza e lealtà nell’azione amministrativa costituisce un bene degno di protezione in sede di giustizia federale ove esso sia messo a repentaglio da specifiche condotte le quali si prestino ad un possibile giudizio di censura. Ed allora, e conclusivamente, queste Sezioni Unite esprimono il giudizio che i fatti di cui si controverte eccedano i confini della giurisdizione domestica e delle mere infrazioni tecniche o associative e trovino completa cittadinanza nell’ambito della giurisdizione generale. Il primo giudice non avrebbe, pertanto, dovuto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione né l’improcedibilità del deferimento: è per questo che si impone, ai sensi dell’art. 37, comma 4 ultima parte C.G.S., la restituzione degli atti per il giudizio di merito alla Commissione Disciplinare Nazionale. Per questi motivi la C.G.F. visto l’art. 37, comma 4 ultima parte C.G.S., annulla la decisione impugnata e rinvia gli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale per l’esame del merito.
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