F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 145/CGF del 29 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CGF del 10 Agosto 2010 1) RICORSO DELLA POL. ZENITH SUPERGA AMBROSIANA A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 26.11.2014 INFLITTA AL CALCIATORE MORELLI JACOPO SEGUITO GARA COIANO-S. LUCIA/ZENITH SUPERGA AMBROSIANA DEL 22.11.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 36 del 24.12.2009)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 145/CGF del 29 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CGF del 10 Agosto 2010 1) RICORSO DELLA POL. ZENITH SUPERGA AMBROSIANA A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 26.11.2014 INFLITTA AL CALCIATORE MORELLI JACOPO SEGUITO GARA COIANO-S. LUCIA/ZENITH SUPERGA AMBROSIANA DEL 22.11.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 36 del 24.12.2009) Con atto del 30.12.2009 la Pol. Zenith Superga Ambrosiana proponeva ricorso avverso la sanzione di cui in epigrafe inflitta dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Toscana e successivamente confermata dalla Commissione Disciplinare presso il medesimo Comitato. La società pratese ripropone a suo discarico le medesime argomentazioni in punto di fatto già dedotte in grado di appello. Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile. Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio di merito portato all’attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall’art. 31, comma 1, C.G.S. che prevede la competenza della C.G.F. per questioni attinenti il merito della controversia, “solo” come giudice di secondo grado. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Zenith Superga Ambrosiana A.S.D. di Prato. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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