F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 260/CGF del 12 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 047/CGF del 10 Agosto 2010 4) RICORSO DELL’U.S. CITTA’ DI PALERMO AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALLA POLISPORTIVA DILETTANTISTICA POSADA A TITOLO DI “PREMIO ALLA CARRIERA” EX ART. 99 BIS NOIF RELATIVO AL CALCIATORE SIRIGU SALVATORE (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. 15/D dell’11.3.10).

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 260/CGF del 12 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 047/CGF del 10 Agosto 2010 4) RICORSO DELL’U.S. CITTA’ DI PALERMO AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALLA POLISPORTIVA DILETTANTISTICA POSADA A TITOLO DI “PREMIO ALLA CARRIERA” EX ART. 99 BIS NOIF RELATIVO AL CALCIATORE SIRIGU SALVATORE (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. 15/D dell’11.3.10). Con ricorso in data 23 aprile 2010, la U.S. Città di Palermo S.p.A. ha impugnato e chiesto l’annullamento della decisione di cui al C.U. n. 15/D dell’11 marzo 2010 della Commissione Vertenze Economiche per intervenuta prescrizione del diritto, o avvenuta decadenza dal suo esercizio da parte della Polisportiva Dilettantistica Posada, a percepire il Premio alla carriera ex art. 99-bis N.O.I.F. relativo al calciatore Salvatore Sirigu. Contesta la U.S. Città di Palermo S.p.A. all’indirizzo della decisione impugnata della Commissione Vertenze Economiche che essa erra nel confondere gli effetti della “esigibilità” del credito, che sono connessi alla scadenza dell’obbligazione, con quelli della “maturazione” del credito che, invece, sono connessi alla realizzazione delle condizioni previste dalla legge per la venuta ad esistenza dell’obbligazione medesima. La “esigibilità” rileva ai fini degli effetti dell’inadempimento ma non anche della prescrizione del diritto, atteso che l’art. 25.3 C.G.S. chiaramente ed esplicitamente riconduce il decorso del termine prescrizionale alla “maturazione” del diritto di natura economica e non alla sua, eventualmente differita, “esigibilità”. Controdeduce la Polisportiva Dilettantistica Posada confermando la correttezza della decisione impugnata e, comunque, la non qualificabilità in termini di gara “ufficiale” della partita Italia/Francia Under 21 disputata il 21 agosto 2007, in quanto gara amichevole. Il ricorso dell’U.S. Città di Palermo s.p.a. è fondato e merita accoglimento. La Commissione Vertenze Economiche, rileva questa Corte, ha correttamente individuato nella partecipazione del calciatore Sirigu alla gara amichevole Italia/Francia Under 21 del 21 agosto 2007, gara da qualificarsi ad ogni effetto come “ufficiale”, l’evento che ha determinato l’insorgenza del diritto al premio alla carriera, mentre ha errato nel ritenere, a causa della suddetta erronea interpretazione (di cui, in effetti, anche questa Corte si è fatta portatrice in qualche isolato caso) del combinato disposto degli artt. 25, comma 3, C.G.S. e 99-bis N.O.I.F., che il diritto della Pol. Posada a conseguire il pagamento del premio in questione si sarebbe prescritto non al termine della Stagione Sportiva 2008/2009 – quale Stagione Sportiva successiva a quella in cui il diritto al premio è nella fattispecie maturato – ma 2009/2010 – quale Stagione Sportiva successiva a quella in cui il diritto al premio sarebbe divenuto esigibile. Conclusivamente, va affermato che, secondo la corretta interpretazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S., il diritto al premio alla carriera ex art. 99-bis N.O.I.F. si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui detto diritto è maturato, ancorché esso diventi esigibile, ai sensi dello stesso art. 99-bis, comma 2, secondo periodo, N.O.I.F. il primo giorno successivo a quello della fine della stagione sportiva in cui si è verificato l’evento. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Città di Palermo di Palermo e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo
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