F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.265/CGF del 21 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 33/CGF del 30 Luglio 2010 6) RICORSO DELLA A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE INFLITTA AL CALCIATORE TOTTI FRANCESCO SEGUITO GARA TIM CUP INTERNAZIONALE/ROMA FINALE DEL 5.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 284 dell’10.5.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.265/CGF del 21 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 33/CGF del 30 Luglio 2010
6) RICORSO DELLA A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE INFLITTA AL CALCIATORE TOTTI FRANCESCO SEGUITO GARA TIM CUP INTERNAZIONALE/ROMA FINALE DEL 5.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 284 dell’10.5.2010)
La società A.S. Roma S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicato sul Com. Uff. n. 284 del 10 maggio 2010, con la quale è stata comminata, per la gara Tim Cup Internazionale/Roma – finale del 5 maggio 2010, la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Francesco Totti “per avere assunto un comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per aver inoltre, al 43° del secondo tempo, nel corso di un'azione di giuoco con il pallone non raggiungibile, colpito intenzionalmente un avversario con un calcio ad una gamba”. La società reclamante ha chiesto nel ricorso la commutazione della sola quarta giornata di squalifica in un'equa ammenda, giustificando il ricorso con provocazioni verbali che il calciatore Totti avrebbe subito e con il fatto che il gesto compiuto dallo stesso nulla aveva a che vedere con la nazionalità ed il colore del calciatore avversario colpito. Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, i fatti avvenuti e i referti degli Ufficiali di Gara, udito il calciatore Francesco Totti intervenuto in udienza il quale ha ammesso di aver commesso un "fallo di frustrazione", ritenuto che dagli atti ufficiali non si rilevano le provocazioni dallo stesso dedotte, considerata la violenza e la platealità del gesto commesso, rigetta il ricorso, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo e ordina l'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Roma S.p.A. di Roma e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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