F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 09 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 34/CGF del 30 Luglio 2010 3) Istanza di riabilitazione Calc. CASAGRANDE FRANCESCO matricola n. 3.741.045
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 09 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 34/CGF del 30 Luglio 2010
3) Istanza di riabilitazione Calc. CASAGRANDE FRANCESCO matricola n. 3.741.045
Con rituale istanza il calciatore Casagrande Francesco, nato a Roma il 4.5.1985 già tesserato per la U.P. Petriana, ha proposto richiesta di riabilitazione conseguente alla sanzione disciplinare della squalifica fino al 23.10.2008 irrogatagli dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Roma (Com. Uff. n. 8/B del 23.10.2003), con proposta di preclusione ratificata dal Presidente Federale (Com. Uff. 197/A), per reiterate violenze nei confronti dell'arbitro della gara Petriana/Mameli Spinaceto del 18.10.2003. Alla seduta del 9.6.2010 la C.G..F. - Sezioni Unite – ha preso atto che il Casagrande, nonostante richiestone con nota 15.4.2010 del Segretario della F.I.G.C., non ha provveduto all'inoltro della certificazione così come prevista dall'art. 19.3, lett. a) b) c), C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge l’istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Francesco Casagrande.
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