F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 287/CGF del 11 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 35/CGF del 30 Luglio 2010 1) RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2013, INFLITTA AL SIG. ALBANESE PASQUALE SEGUITO GARA CAMPIONATO REGIONALE SERIE D CALCIO A 5 VALTOURNENCHE CALCIO A 5/RIVARA DEL 15.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 56 del 18.2.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 287/CGF del 11 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 35/CGF del 30 Luglio 2010
1) RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2013, INFLITTA AL SIG. ALBANESE PASQUALE SEGUITO GARA CAMPIONATO REGIONALE SERIE D CALCIO A 5 VALTOURNENCHE CALCIO A 5/RIVARA DEL 15.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 56 del 18.2.2010)
Il ricorso indicato in epigrafe concerne la sanzione disciplinare della squalifica fino al 30.6.2013 del calciatore Pasquale Albanese per avere egli, nel corso della gara Valtournenche Calcio/Rivara, disputata il 15.2.2010 per il Campionato di Serie D di Calcio a Cinque, avuto un comportamento particolarmente grave nei confronti dell’arbitro. In particolare, il predetto si è reso responsabile di una condotta, particolarmente riprovevole e deplorevole sotto molteplici profili. In primo luogo, perché, già in precedenza ammonito nel corso della stessa partita, non esitava a manifestare la sua contrarietà avverso le decisioni arbitrali prorompendo in una serie di molteplici ed inaudite bestemmie. A ciò si aggiunge, rivolta allo stesso direttore di gara, la pronuncia di un epiteto di estrema volgarità e di intenso disvalore sul piano etico, non meno che su quello sportivo, oltre ad ulteriori, pesanti e non ammissibili apprezzamenti sulla correttezza della direzione dell’incontro. Siffatto atteggiamento si è accompagnato, per di più, ad una prima forma di violenza fisica, consistente nel tentativo in parte riuscito di strappare con violenza la sua divisa. In un crescendo di incontrollata aggressività, lo stesso personaggio non ha esitato, infine, a colpire con un pugno alla faccia il malcapitato giudice di gara che cadeva in terra tramortito e poi, ripresosi dallo svenimento ma ancora sanguinante dalla bocca, veniva accompagnato per le cure che il caso richiedeva al locale Ospedale ed ivi giudicato con una prognosi di sette giorni, successivamente estesa a venti da altra valutazione clinica compiuta dal medico dott. Lannutti di Aosta. Per meglio inquadrare la dimensione e la portata dell’episodio, sembra doveroso non trascurare, poi, come ulteriore elemento di giudizio non soltanto il danno conseguente alla ingiustificabile violenza arrecata sulla persona fisica che ne è stata vittima, ma anche, al di là di essa, la ulteriore conseguenza che ne è derivata per la sopravvenuta impossibilità materiale di condurre comunque a termine la partita, che rimaneva pertanto interrotta sul punteggio a quel momento raggiunto. Se, infine, si pone mente ai frequenti precedenti disciplinari che costellano la “carriera” dello stesso atleta ed in particolare ad una squalifica per otto gare, già a lui comminata il 5 febbraio dello scorso anno, ricorrono sufficienti motivi per condividere pienamente la valutazione di inadeguatezza espressa dal Presidente Federale per la sanzione applicata in prima istanza e per estenderla ad una durata di cinque anni, in applicazione dell’art. 19, comma 1 lett. f) e comma 4 lett. d) C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale, ridetermina la sanzione inflitta al Sig. Pasquale Albanese in cinque anni di squalifica.
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