F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 216/CGF 08 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 40/CGF del 05 Agosto 2010 4) RECLAMO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.C. LENO AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALL’ALLENATORE DEMATTÈ LUIGI LA SOMMA DI € 3.526,00 (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti Com. Uff. n. 4 del 20.2.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 216/CGF 08 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 40/CGF del 05 Agosto 2010
4) RECLAMO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.C. LENO AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALL’ALLENATORE DEMATTÈ LUIGI LA SOMMA DI € 3.526,00 (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti Com. Uff. n. 4 del 20.2.2010)
La Associazione Calcio Leno ha proposto ricorso per revocazione ex art. 39 comma 1 lett. a) e c) C.G.S. del Lodo Arbitrale n. 142/89 con il quale è stato accolto il ricorso dell’allenatore della stessa Luigi Demattè con condanna alla corresponsione dell’importo di € 3.500,00 oltre interessi. Sostiene infatti la ricorrente che non è stato rispettato il principio del contraddittorio nel giudizio arbitrale e essa non è stata messa in condizioni di conoscere ogni richiesta e deduzione dell’altra parte e di formulare le proprie osservazioni. Il ricorso è infondato e va rigettato. Infatti, come deciso dalle Sezioni Unite di questa Corte in data 21.12.2009, l'art. 39 C.G.S. disciplina la revocazione al comma 1 disponendo che "Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili, o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di Giustizia Federale entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento di documenti... ". Per tale disposizione, sono dunque impugnabili per revocazione le decisioni degli organi di giustizia sportiva che, secondo l'art. 34, comma 4, dello Statuto Federale, sono "la Corte di Giustizia Federale; la Commissione Disciplinare Nazionale; i Giudici Sportivi Nazionali, i Giudici Sportivi Territoriali; la Procura Federale e gli altri organi specializzati previsti dal presente Statuto e dai regolamenti federali.
Il Collegio Arbitrale non è tra gli organi di giustizia specificamente indicati dalla norma ora riportata. Non può neppure farsi rientrare tra "gli organi specializzati previsti dallo Statuto e dai regolamenti federali". Questi sono: la Commissione Tesseramenti, la Commissione Vertenze Economiche e la Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti. Nell'ordinamento federale, inoltre, non vi è una norma che preveda espressamente la revocabilità dei lodi pronunciati dal Collegio Arbitrale. Neppure la revocabilità delle decisioni arbitrali può essere affermata in via d'interpretazione. Dal combinato disposto delle due norme in esame emerge che il ricorso per revocazione è stato disciplinato solo per le decisioni degli organi di giustizia ordinari dell'ordinamento federale, cioè degli organi che sono inquadrati e con propri corpi giudicanti nell'apparato federale e che costituiscono nel loro complesso il sistema stabile di giustizia della Federazione. Il Collegio Arbitrale, invece, non è una struttura inquadrata in tale complesso. Il Collegio Arbitrale, infatti, è un organo collegiale che si costituisce di volta in volta, su impulso dei soggetti interessati, per la risoluzione di vertenze attinenti ai rapporti contrattuali. Per la definizione di tali controversie, di natura prettamente privatistica, gli Accordi collettivi e varie norme regolamentari, che disciplinano i rapporti economici e normativi tra i tesserati e le società, danno a tali soggetti la facoltà di deferirle ad arbitri (da essi stessi designati scegliendoli in appositi elenchi; artt. 2 e 4 del Regolamento del Collegio Arbitrale), anziché agli organi di giustizia ordinari della Federazione, per un giudizio che si svolge anch'esso su un piano tipicamente privatistico. Nel caso in esame, il signor Demattè, per ottenere il riconoscimento delle spettanze previste dall'accordo economico concluso con l’A. C. Leno che, a suo dire, non gli erano state corrisposte dalla società di appartenenza, si è avvalso della facoltà attribuitagli dall'art. 42 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti che assegna agli allenatori dilettanti "la facoltà di adire il Collegio Arbitrale competente per il contenzioso concernente il premio di tesseramento annuale e il rimborso delle spese chilometriche". In base alle considerazioni che precedono deve concludersi che il ricorso proposto dall'A.C.Leno, non essendo prevista la revocabilità del lodo pronunciato dal Collegio Arbitrale, deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’A.C. Leno di Rovereto (Trento). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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