F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 255/CGF 07 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 41/CGF del 09 Agosto 2010 7) RICORSO DEL CALC. COSSU ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA NAPOLI/CAGLIARI DEL 25.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 273 del 27.4.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 255/CGF 07 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 41/CGF del 09 Agosto 2010
7) RICORSO DEL CALC. COSSU ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA NAPOLI/CAGLIARI DEL 25.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 273 del 27.4.2010)
La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti, letto il reclamo premesso:
- il calciatore Cossu Andrea, tesserato con la società Cagliari, è stato sanzionato dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti con due giornate di squalifica “ per avere, al 34° del secondo tempo, a giuoco in svolgimento, colpito un avversario con una manata al volto “. Il reclamante ha proposto ricorso avverso la delibera del Giudice di prime cure per ottenere la riduzione della squalifica ad una sola gara. A sostegno dei propri motivi di gravame ha dedotto che l’episodio sia avvenuto durante una comune azione di giuoco e non sia stato caratterizzato da violenza e/o alcuna intenzionalità lesiva. Su tale circostanza la Corte sentiva telefonicamente, per ulteriori chiarimenti, l’assistente arbitrale il quale riferiva che il Cossu aveva allontanato un avversario appoggiandogli una mano sul volto, senza esercitare alcuna violenza. Tanto premesso, la Corte ritiene che il reclamo possa essere accolto. E’ opinione della Corte, infatti, che non sia ipotizzabile la fattispecie dell’atto di violenza quando il soggetto passivo non riporti danni fisici e non avverta particolari sensazioni di dolore: in questi ipotesi, fra le quali va ricondotta quella che ci occupa, è ravvisabile la fattispecie della condotta scorretta, per la quale è sanzione congrua la squalifica per un solo turno. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Cossu Andrea riduce ad 1 giornata effettiva di gara la squalifica inflittagli. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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