F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 188/CGF del 24 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 11 Aprile 2011 1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELLA POLISPORTIVA CELLENO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CELLENO/VIRTUS CALCIO BOLSENA DEL 12.12.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 92 del 13.12.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 188/CGF del 24 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 11 Aprile 2011 1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELLA POLISPORTIVA CELLENO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CELLENO/VIRTUS CALCIO BOLSENA DEL 12.12.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 92 del 13.12.2010) Con atto, spedito in data 26.1.2011, la società Polisportiva Celleno ha proposto ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio (pubblicata sul Com. Uff. n. 92 del 13.1.2011 del predetto Comitato Regionale) con la quale sono state irrogate le seguenti sanzioni: 1) la sanzione sportiva della perdita della gara (Celleno/Virtus Calcio Bolsena del 12.12.2010) con il punteggio 0-3; 2) l’ammenda a carico della società ricorrente di € 100,00; 3) l’inibizione del dirigente accompagnatore della società Polisportiva Celleno, Bianchini Plinio, fino al 28.1.2011; 4) la squalifica del calciatore della società Polisportiva Celleno, Fordini Sonni Claudio, per una ulteriore giornata di gara. Resiste, con memoria difensiva del 4.2.2011, la A.S.D. Virtus Calcio Bolsena. Il ricorso in epigrafe risulta fondato. L’art. 22, comma 4, C.G.S. così dispone: “Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell’art. 17, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi della giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo”. La norma, sopra riportata, deve essere interpretata nel seguente modo: 1) se una gara nella quale un calciatore squalificato non è stato schierato in campo viene annullata, cioè non viene omologata e viene fatta ripetere con provvedimento definitivo degli Organi della giustizia sportiva, la squalifica di quel calciatore non risulta scontata (il predetto calciatore dovrà scontare la squalifica nel primo incontro ufficiale immediatamente successivo alla pubblicazione del provvedimento definitivo); 2) se, invece, la gara, a seguito di provvedimento definitivo degli Organi della giustizia sportiva, consegue un risultato influente agli effetti della classifica, la squalifica del calciatore deve ritenersi scontata. Nel caso di cui è giudizio, la gara Viterbo Pool/Celleno dell’8.12.2010, a seguito del provvedimento definitivo della Commissione Disciplinare Territoriale, pubblicato sul Com. Uff. n. 94 del 20.1.2011, ha conseguito un risultato influente agli effetti della classifica (punteggio di 3 – 0); dal che consegue che il calciatore della Polisportiva Celleno, Fordini Sonni Claudio, deve ritenersi avere scontato la giornata di squalifica, in precedenza irrogatagli, in occasione della predetta gara di campionato. Al proposito, deve osservarsi come risulti del tutto erronea l’affermazione, compiuta dalla A.S.D. Virtus Calcio Bolsena nella propria memoria difensiva, ovvero che il provvedimento di annullamento definitivo della gara Viterbo Pool/Celleno dell’8.12.2010 sarebbe da individuare nella decisione del Giudice Sportivo, pubblicata sul Com. Uff. n. 75 del 10.12.2010, con la quale era stata disposta la ripetizione del prefato incontro di calcio; al contrario, deve osservarsi come il predetto provvedimento non abbia mai conseguito il carattere della definitività, essendo stato riformato dalla Commissione Disciplinare Territoriale con la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 94 del 20.1.2011. Alla luce di quanto sopra, deve essere revocata la decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio (pubblicata sul Com. Uff. n. 92 del 13.1.2011 del predetto Comitato Regionale), venendo in rilievo, nel caso di specie, il presupposto revocatorio di cui alla lettera d), seconda parte, del comma 1 dell’art. 39 C.G.S., attesa la evidente sopravvenienza, dopo che la predetta decisione è divenuta inappellabile, di un fatto nuovo (costituito dal conseguimento, da parte della gara Viterbo Pool/Celleno dell’8.12.2010, di un risultato influente agli effetti della classifica, a seguito del provvedimento definitivo, adottato dalla Commissione Disciplinare Territoriale, pubblicato sul Com. Uff. n. 94 del 20.1.2011), la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia da parte del Giudice Sportivo in ordine alla gara Celleno/Virtus Calcio Bolsena del 12.12.2010. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Polisportiva Celleno di Celleno (Viterbo) annulla la delibera impugnata ripristinando il risultato conseguito sul campo di 1 -1, nella gara sopra indicata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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