F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 14 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 11 Aprile 2011 11. RICORSO DELLA S.S. SANT’ANTONIO ABATE AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. FERRARO SALVATORE; SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. FOLLERA MARIO, INFLITTE SEGUITO GARA VIRTUS CASARANO/SANT’ANTONIO ABATE DEL 19.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 84 del 22.12.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 14 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 11 Aprile 2011
11. RICORSO DELLA S.S. SANT’ANTONIO ABATE AVVERSO LE SANZIONI:
SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. FERRARO SALVATORE;
SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. FOLLERA MARIO,
INFLITTE SEGUITO GARA VIRTUS CASARANO/SANT’ANTONIO ABATE DEL 19.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 84 del 22.12.2010)
La S.S. Sant’Antonio Abate ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale del 22.12.2010 con la quale quest’ultimo ha inflitto a titolo di provvedimento disciplinare, a seguito della gara con il Virtus Casarano del 17.12.2010, la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Follera Mario in quanto “a gioco fermo e dopo una corsa di circa venti metri si scagliava contro la grata delimitante il recinto di gioco e colpiva con un piede e con un pugno un tifoso locale che tratteneva tra le mani il pallone fuoriuscito dal terreno di gioco” e per 4 gare effettive al calciatore Ferraro Salvatore poiché “dopo l’espulsione di un compagno di squadra si avvicinava con atteggiamento minaccioso al direttore di gara e, trattenendolo con entrambe le mani, gli rivolgeva espressioni gravemente ingiuriose”. A sostegno dell’impugnazione la società ricorrente sostiene che il provvedimento assunto è erroneo in quanto, da un lato, il Ferraro non avrebbe avuto nei confronti dell’arbitro alcun comportamento violento né intendimento di offenderlo e, dall’altro, il Follera non avrebbe colpito alcuno spettatore. La società ricorrente chiede, pertanto, una congrua riduzione delle squalifiche dei giocatori. Il ricorso va respinto in quanto la decisione, fondata sul puntuale referto arbitrale, sanziona la condotta violenta del Follera e il comportamento particolarmente ingiurioso e violento del Ferraro in applicazione dell’art. 19 C.G.S. e le sanzioni appaiono congrue rispetto ai comportamenti tenuti dai calciatori. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’S.S. Sant’Antonio Abate di Sant’Antonio Abate (Napoli). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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