F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 14 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 11 Aprile 2011 10. RICORSO DELL’A.C. LEGNAGO SALUS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CORREZZOLA GIANLUCA SEGUITO GARA LEGNAGO SALUS/CARATESE DEL 19.12.2010 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO INTERREGIONALE – COM. UFF. N. 84 DEL 22.12.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 14 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 11 Aprile 2011 10. RICORSO DELL’A.C. LEGNAGO SALUS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CORREZZOLA GIANLUCA SEGUITO GARA LEGNAGO SALUS/CARATESE DEL 19.12.2010 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO INTERREGIONALE – COM. UFF. N. 84 DEL 22.12.2010) La Corte di Giustizia Sportiva, esaminati gli atti, premesso che: - il calciatore Correzzola Gianluca, tesserato in favore dell’A.C. Legnago Salus, è stato sanzionato per 3 gare di squalifica dal Giudice Sportivo, presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 84 del 22.12.2010 “per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario”. Avverso tale provvedimento sanzionatorio ricorreva la società che chiedeva la riduzione della squalifica del proprio tesserato, adducendo che il Correzzola aveva semplicemente posto in essere una condotta antisportiva nei confronti di un avversario che aveva allontanato con una spinta, condotta certamente non qualificabile come gesto violento. A conforto della richiamata tesi difensiva la scrivente eccepiva, in via preliminare, come nel rapporto arbitrale non si parli affatto di schiaffo “al volto”. Tanto premesso, la C.G.F. osserva che il reclamo non è meritevole di accoglimento e va rigettato. Si rileva, difatti, che la deduzione della reclamante circa la divergenza tra il rapporto del Direttore di gara e la decisione del Giudice Sportivo, è ininfluente ai fini della decisione, in quanto il Direttore di gara, sentito telefonicamente da questa Corte per ulteriori chiarimenti, ha specificato che lo schiaffo dato dal Correzzola, nel corso di una mischia tra i calciatori, ha colpito il volto dell’avversario. Peraltro il termine “schiaffo” si riferisce esclusivamente ad un “colpo dato sul viso con la mano aperta”, non potendo, pertanto, sussistere alcun dubbio di natura interpretativa. Pertanto, la decisione del Giudice Sportovp deve ritenersi immune da qualsivoglia censura e comunque corretta sia in ordine alla qualificazione della condotta del Correzzola sia in ordine alla conseguente necessaria applicazione della sanzione presta dall’art. 19.4, lett. b) C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Legnago Salus di Legnago (Verona). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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