F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 14 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 11 Aprile 2011 9. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL CALC. MARCO ELEONORI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011 INFLITTAGLI SEGUITO GARA A.S.D. POL. COLBUCCHIO/A.S.D. SAN CLAUDIO DEL 7.2.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 120 dell’11.2.2009 – Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 134 del 27.02.2009)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 14 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 11 Aprile 2011 9. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL CALC. MARCO ELEONORI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011 INFLITTAGLI SEGUITO GARA A.S.D. POL. COLBUCCHIO/A.S.D. SAN CLAUDIO DEL 7.2.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 120 dell’11.2.2009 - Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 134 del 27.02.2009) Il signor Marco Eleonori ha proposto ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. avverso la delibera della Commissione Disciplinare – Comitato Regionale Marche L.N.D. del 23.2.2009 (pubblicata il 27.2.2009 mediante Com. Uff. n. 134) con la quale è stato respinto il reclamo da lui proposto contro la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche pubblicata in data 11.2.2009 con il Com. Uff. n. 120 che aveva disposto la squalifica fino al 31.12.2011 quale sanzione per avere il calciatore colpito l’arbitro, al termine della partita ASD Polisportiva Colbuccaro/ASD San Claudio, disputata il 7.2.2009. Il ricorrente ha affermato che la sanzione a lui comminata è ingiusta in quanto la condotta violenta nei confronti dell’arbitro è stata posta in essere da altri e, precisamente, dal compagno di squadra Christian Cingolani. A sostegno di tale affermazione il ricorrente ha prodotto copia autentica delle deposizioni testimoniali rese davanti al Giudice di Pace di Macerata, dinanzi al quale il ricorrente ha introdotto una causa civile nei confronti dell’arbitro (iniziativa che è stata sanzionata dalla F.I.G.C. con la squalifica di ulteriori 6 mesi per la violazione della clausola compromissoria). Tali deposizioni sono state rese dallo stesso Cingolani e dai signori Ruani, Frenquelli e Vecchi i quali hanno confermato in tale sede che il ricorrente non aveva colpito il Direttore di gara in quanto si trovava già negli spogliatoi quando si è verificato il fatto denunciato dall’arbitro. Ha sostenuto pertanto il ricorrente l’applicabilità dell’art. 39 comma 1 lett. a) e b) C.G.S. in presenza “di dolo di una delle parti in danno dell’altra” o di giudizio “in base a prove riconosciute false dopo la decisione”; in subordine ha affermato l’applicabilità del secondo comma dello stesso articolo in quanto sarebbero sopravvenute “nuove prove che … dimostrano che il sanzionato doveva essere prosciolto”. Il ricorrente ha chiesto, pertanto, l’annullamento dei provvedimenti impugnati e per l’effetto l’annullamento della squalifica irrogata a suo danno. Il ricorso va respinto in quanto, da un lato, è improponibile e, dall’altro, è inammissibile. Per un verso infatti non vi sono i presupposti richiesti dalla norma per la proposizione del ricorso di revocazione non essendoci alcun fatto nuovo successivo alle precedenti pronunce. Per altro verso infatti non hanno alcun rilievo le risultanze provenienti da un altro giudizio, per di più non definito, incardinato di fronte al Giudice ordinario in violazione della clausola compromissoria. Come è noto vi è una netta separazione dell’ordinamento sportivo rispetto agli altri ordinamenti. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal calciatore Marco Eleonori. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it