F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 14 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 11 Aprile 2011 4. RICORSO DELL’U.S. PIANESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA U.S. PIANESE/SANSEPOLCRO DEL 12.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 78 del 15.12.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 14 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 11 Aprile 2011 4. RICORSO DELL’U.S. PIANESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA U.S. PIANESE/SANSEPOLCRO DEL 12.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 78 del 15.12.2010) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 78 del 15.12.2010, ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 1.200,00 alla società U.S. Pianese A.S.D.. Tale decisione veniva assunta perché durante l’incontro U.S. Pianese/Sansepolcro disputatasi il 12.12.2010, i raccattapalle della società Pianese, dal 10° minuto del secondo tempo e fino al termine della gara, rivolgevano ad un Assistente Arbitrale espressioni gravemente ingiuriose e triviali; sempre gli stessi dal 30° minuto del secondo tempo e fino al termine della gara, facevano oggetto lo stesso Assistente Arbitrale del lancio di schizzi di fango alcuni dei quali attingevano l’Ufficiale di gara alla schiena e alla testa. Avverso tale provvedimento la società U.S. Pianese A.S.D. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 17.12.2010 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 7.1.2011, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’U.S. Pianese A.S.D. di Piancastagnaio (Siena), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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